Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30368 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30368 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRINCIPE VINCENZO N. IL 07/09/1974
avverso la sentenza n. 2170/2013 GIP TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 19/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Principe Vincenzo ricorre avverso la sentenza 19.9.13, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Nocera
Inferiore ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto con
strappo ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche, la pena di anni due di
reclusione ed C 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

pena, quantificandola inoltre in misura non prossima al minimo edittale, senza motivare al riguardo,
anche con riferimento agli aumenti a titolo di continuazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — riportando analiticamente i termini
dell’accordo nella determinazione della pena – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice indicato i criteri adottati per la determinazione della

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