Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30367 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30367 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASSARA’ ROCCO N. IL 09/11/1950
avverso la sentenza n. 169/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Cassarà Rocco ricorre avverso la sentenza 9.4.13 della Corte di appello di Caltanissetta con la
quale, in parziale riforma di quella in data 29.9.09 del Tribunale di Gela, emessa a seguito di
giudizio abbreviato, è stata ridotta la pena, per il reato di furto aggravato, a mesi sei di reclusione ed
€200,90 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

della persona offesa Muratore Santo Gioacchino il quale peraltro aveva specificato che il proprio
terreno era del tutto recintato, nonostante l’esistenza di aperture che momentaneamente
consentivano l’accesso ai braccianti, per cui l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p. doveva ritenersi
insussistente e quindi, trattandosi di furto semplice ed essendo stata rimessa la querela, avrebbe
dovuto essere pronunciata sentenza ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo della doglianza formulata con l’atto di
appello, deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, dal momento che
del tutto correttamente è stata ritenuta l’aggravante contestata, in quanto il vigneto ove è avvenuto il
furto d’uva da parte dell’odierno ricorrente presentava — come precisato dai giudici di appello —
molti varchi che consentivano un facile accesso e l’aggravante della esposizione alla pubblica fede è
integrata anche se la cosa si trovi in un luogo privato cui si possa accedere per mancanza di
sorveglianza o per assenza, anche parziale, di recinzione, poiché in tal caso la res è pur sempre
priva della custodia da parte del proprietario ed ha come presidio soltanto il senso del rispetto da
parte dei terzi.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici posto a fondamento della decisione le dichiarazioni

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 8 maggio 2014

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