Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30365 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30365 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMAI ANNA N. IL 01/09/1982
MARCHETTI MARILENA N. IL 11/12/1961
PIGNATELLI VINCENZA N. IL 31/01/1965
LOMANCINO FRANCESCA N. IL 12/06/1992
avverso la sentenza n. 1329/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
06/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Tornai Anna, Marchetti Marilena, Pignatelli Vincenza e Lomancino Francesca ricorrono avverso la
sentenza 6.9.13, emessa dal Tribunale di Brindisi ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è
stata applicata, per i reati di concorso in furto aggravato (capo 1) e concorso in tentato furto
aggravato (capo 2), unificati ex art.81 cpv. c.p., esclusa la contestata recidiva, la pena di anni due,
mesi due di reclusione ed € 220,00 di multa ciascuna.

violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato circa la congruità
della pena applicata e, con il secondo motivo, si lamenta la mancata presenza in atti della procura
speciale conferita ai difensori per accedere ai riti alternativi.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alla parziale ammissione dei fatti
da parte delle stesse imputate, le quali inoltre risultano aver personalmente formulato, con
l’assistenza dei rispettivi difensori, la richiesta di patteggi amento nei termini concordati con il p.m.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

Deducono le ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 8 maggio 2014

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