Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30364 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30364 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONELLI ENGEL N. IL 03/06/1948 parte offesa nel procedimento
c/
avverso il decreto n. 15842/2012 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Simonelli Engel, p.o. nel procedimento a carico di Espinoza Ugarte Yolanda Rosa per i reati a lei
ascritti, ricorre avverso la ordinanza 16.7.13 del G.i.p. di Bergamo con la quale è stata disposta
l’archiviazione del procedimento, deducendo vizi di motivazione sia con riferimento alla ritenuta
assenza di falsificazione nella redazione del testamento olografo da parte di Simonelli Marco —
fratello del ricorrente — sia con riferimento alla esclusione delle condizioni di deficienza psichica in

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto
personalmente dalla parte offesa la quale, invece, non ha diritto di proporre personalmente il ricorso
per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di
legittimità si applica la regola dettata dall’art.613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo e la disposizione
di cui alla prima parte dell’art.613 comma 1, secondo la quale, in deroga alla regola generale della
necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla di
sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti
dell’imputato e ciò in quanto alla p.o. non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti
private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell’art.100, comma 1, c.p.p., se
non

(Sez.un., 16 dicembre 1998, n. 24;
Sez.VI, 5 febbraio 2010, n.7956).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma, 8 maggio 2014

DIP
—F441:11
r
IN CANCELLERIA

cui quest’ultimo versava al momento della redazione del testamento.

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