Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30363 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30363 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZUCCHETTI GIAN FRANCO N. IL 25/09/1958
avverso la sentenza n. 896/2013 GIP TRIBUNALE di BIELLA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/05/2014
Zucchetti Gianfranco ricorre avverso la sentenza 3.4.13, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Biella
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di bancarotta
fraudolenta, concesse attenuanti generiche prevalenti anche sulla contestata recidiva, la pena di anni
uno e mesi undici di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alla comunicazione della notizia di
reato e alla relazione del curatore fallimentare, oltre che alle dichiarazioni spontaneamente rese
dallo Zucchetti.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per carenza di motivazione circa l’insussistenza di cause di