Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30361 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30361 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANONI GRAZIANO N. IL 12/02/1963
avverso la sentenza n. 2400/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Fanoni Graziano ricorre avverso la sentenza 17.7.13 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 18.2.13 del Tribunale di Sondrio con la quale è stato condannato, per i
reati di furto aggravato e truffa, unificati ex art. 81 cpv. c.p., all’esito di giudizio abbreviato,
concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi sei di reclusione ed e 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

quantificazione della pena, essendosi la Corte milanese limitata a ritenere equa la pena irrogata dal
primo giudice senza effettuare alcuna distinzione tra pena-base ed aumento per la continuazione,
entrambe di eccessiva entità, e confermando il giudizio di bilanciamento con una motivazione
insufficiente, genericamente ricondotta al ‘precedente penale specifico non remoto’.
Con il secondo motivo si lamenta come sia stata ritenuta sussistente l’aggravante della minorata
difesa, pur essendo il furto avvenuto all’interno di un esercizio pubblico ed in ora serale non tarda,
per cui doveva ritenersi insussistente l’aggravante di cui all’art.61 n.5 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già prospettate con l’atto di
appello, deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, le attenuanti generiche
essendo state legittimamente negate, quanto al criterio della prevalenza, in considerazione dei
precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile
anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., con conseguente corretta motivazione in punto di equità della
pena irrogata e di mancata esclusione della recidiva, essendo i reati in esame espressione di
maggiore pericolosità del Fanoni, soggetto pregiudicato.
Del tutto legittimamente, infine, è stata ritenuta l’aggravante di cui all’art.61 n.5 c.p. in
considerazione della circostanza per cui l’imputato, trovatosi per un certo momento da solo
all’interno del locale, ha approfittato della situazione favorevole per impossessarsi del portafoglio
contenuto in un cassetto della scrivania, volgendo così a suo favore, per commettere il reato, una
situazione di carattere oggettivo utile a perpetrare il furto, a nulla rilevando che detta condizione sia

violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alla

maturata occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell’agente (v. Cass., sez.V, 23
febbraio 2005, n.14995; Sez.I, 14 gennaio 2011, n.712).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

P.Q.M.

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