Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30360 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30360 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SELIMOVIC ROBERT N. IL 20/08/1979
avverso la sentenza n. 156/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/05/2014
Selimovic Robert ricorre avverso la sentenza 16.7.13 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 1.12.11 del locale tribunale-sezione distaccata di Cassano d’Adda con la
quale è stato condannato, per il reato di furto aggravato, all’esito di giudizio abbreviato e in
concorso di attenuanti generiche equivalenti, alla pena — condizionalmente sospesa – di mesi otto di
reclusione ed € 300,00 di multa.
comma 1, lett.e) c.p.p. per mancanza di motivazione circa i profili di colpevolezza.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico,
limitandosi ad una aspecifica doglianza in punto di responsabilità, sia perché manifestamente
infondato, poiché con l’atto di appello l’imputato si era limitato a censurare il trattamento
sanzionatorio, sicché l’introduzione di un novum in sede di legittimità incontra la preclusione di cui
all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,