Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30359 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30359 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINELLI VINCENZO N. IL 18/02/1976
avverso la sentenza n. 2735/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Marinelli Vincenzo ricorre avverso la sentenza 20.3.13 della Corte di appello di Bari che ha
confermato quella in data 20.9.12 del Tribunale di Trani-sezione distaccata di Ruvo di Puglia con la
quale è stato condannato, per il reato di furto aggravato, all’esito di giudizio abbreviato, concesse
attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione
ed €400,00 di multa.

comma 1, lett. e) c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle
attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, di cui l’imputato era meritevole per la
confessione resa sin dall’udienza di convalida dell’arresto.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già prospettate con l’atto di
appello, deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, le attenuanti generiche
essendo state riconosciute, con il criterio della sola equivalenza, in considerazione della , pervenendo poi il giudice di
primo grado — ha sottolineato la Corte di appello con motivazione del tutto adeguata — ad un
trattamento sanzionatorio addirittura ‘benevolo’ avendo applicato una pena base solo lievemente
superiore al minimo edittale, sulla quale è stata poi operata la riduzione di 1/3 conseguente al rito
alternativo prescelto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

DEPO

TATA1

IN CANCE-iLLERIA

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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