Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30358 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30358 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO FRANCESCO N. IL 05/10/1962
avverso la sentenza n. 229/2013 TRIBUNALE di MACERATA, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Pellegrino Francesco ricorre avverso la sentenza 21.3.13, emessa dal Tribunale di Macerata ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di concorso in furto
aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione ed
€200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

elementi per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., senza esprimere alcuna considerazione
circa l’efficacia dimostrativa degli atti contenuti nel fascicolo del p.m.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto della comunicazione
della notizia di reato, ai verbali di arresto e sequestro e alla querela sporta da Montanari Andrea.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

comma 1, lett. e) c.p.p. per avere il giudice motivato solo apparentemente l’insussistenza di

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