Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30355 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30355 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STISSI GIUSEPPE N. IL 18/06/1947
nei confronti di:
SANTONOCITO ANNA N. IL 17/07/1973
avverso la sentenza n. 10032/2012 GIUDICE DI PACE di GENOVA,
del 03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Stissi Giuseppe, p.o. costituita parte civile nel procedimento a carico di Santonocito Anna per i reati
di ingiuria, minacce e diffamazione, ricorre avverso la sentenza 3.6.13 del Giudice di pace di
Genova con la quale l’imputata è stata assolta per avere riparato il danno cagionato.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art.35 del d.lgs.
n.274/2000, per non essere state dal giudice sentite le parti civili presenti in udienza prima

stata consentita l’operatività oltre il termine indicato dalla norma stessa.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per carenza e
contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta congruità della somma.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto
personalmente dalla parte offesa la quale, invece, non ha diritto di proporre personalmente il ricorso
per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di
legittimità si applica la regola dettata dall’art.613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo e la disposizione
di cui alla prima parte dell’art.613 comma 1, secondo la quale, in deroga alla regola generale della
necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla di
sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti
dell’imputato e ciò in quanto alla p.o. non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti
private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell ‘art.100, comma 1, c.p.p., se
non

(Sez.un., 16 dicembre 1998, n. 24;
Sez.VI, 5 febbraio 2010, n.7956).
Né, per ritenere la ritualità dell’impugnazione proposta, può giovare l’autentica della firma del
ricorrente da parte del difensore, dal momento che l’autentica non è accompagnata, nella specie, da
clausole da cui emerga la volontà del difensore di fare propri i motivi (v. Cass., sez.VI, 4 giugno
2010, n.32563).

dell’applicazione della predetta norma ed inoltre — si deduce con il secondo motivo — per esserne

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Roma, 8 maggio 2014

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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