Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30353 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30353 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISCOVO GENNARO N. IL 04/06/1971
avverso la sentenza n. 4157/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Viscovo Gennaro ricorre avverso la sentenza 29.4.11 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella, in data 16.10.08, del locale tribunale con la quale è stato condannato alla pena di
giustizia per il reato di cui agli artt.110,485 c.p.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per
essere stato l’atto di querela proposto da soggetto non legittimato, cioè dal vice direttore generale e

può delegarlo.
Con il secondo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato, maturata nelle more del
deposito della sentenza impugnata.
Osserva la Corte che il ricorso, reiterativo nel primo motivo della doglianza già avanzata in sede di
appello e puntualmente disattesa dalla Corte partenopea, appare manifestamente infondato, dal
momento che, nella specie, l’atto di querela è stato validamente proposto dal legale rappresentante
della Duomo Assicurazioni s.p.a. in virtù di delega di poteri espressamente conferitagli dal c.d.a.
con delibera del 18.12.03, in atti , mentre solo alla mancanza di un effettivo rapporto tra il
querelante e l’ente si ricollega l’inefficacia della querela (v. Cass., sez. II, 27 giugno 2012,
n.39839).
Quanto al secondo motivo, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, il termine
prescrizionale non era ancora decorso e a nulla rileva che tale termine sia maturato prima del
deposito della stessa, poiché ciò che rileva è il momento in cui interviene la decisione, né può la
maturata prescrizione essere fatta valere alla data odierna in presenza della manifesta infondatezza
dei motivi di ricorso (v. Sez.un., 22 novembre 2000, n.32, De Luca).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in E
1.000,00.

non dal legale rappresentante pro tempore, il quale deve esercitare tale potere personalmente e non

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 maggio 2014

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