Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30351 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30351 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUASTELLA ANTONELLA N. IL 24/01/1981
avverso la sentenza n. 8848/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Guastella Antonella ricorre avverso la sentenza 14.2.13 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella, in data 19.9.07, del Tribunale di Latina con la quale è stata condannata, per il
reato di cui agli artt.453-455 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena — dichiarata interamente
condonata — di anni uno, mesi due di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce la ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per non
avere il giudice di appello considerato che l’imputata non era stata colta nell’atto di spacciare o
spendere presso pubblici esercizi le banconote false, né era stata identificata dal commerciante che
avrebbe allertato le Forze dell’ordine segnalando l’accaduto, bensì aveva ricevuto le false
banconote da terzi, ma non era stata in grado di precisare le circostanze di tempo e di luogo in cui le
erano state consegnate, per cui, al più, poteva essere ritenuto configurabile il reato di cui all’art.457
c.p., trattandosi di possesso di buona fede.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello hanno infatti evidenziato come la Guastella,
dopo una segnalazione pervenuta alla Polizia di Latina secondo cui un certo numero di persone
stava spacciando banconote false ed una di esse era stata consegnata a Centra Ilmante, titolare di un
esercizio di macelleria, era stata trovata in possesso di ben 10 banconote false da 50 euro l’una.
Tale non irrilevante numero di banconote, non certo illogicamente è stato ritenuto significativo
della consapevolezza dell’imputata della loro falsità, attesa anche la mancanza di qualsivoglia
giustificazione in proposito fornita dalla Guastella circa la provenienza di tale denaro, senza che
neanche in questa sede la medesima sia stata in grado di indicare elementi di segno favorevole alla
tesi della buona fede, non valutati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

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