Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30350 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30350 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVELLINO UMBERTO N. IL 05/10/1957
avverso la sentenza n. 5991/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Avellino Umberto ricorre avverso la sentenza 15.6.12 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 24.12.08 del Tribunale di Pescara con la quale è stato condannato, per il
reato di cui all’art.496 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. perché le modalità del fatto e la condotta posta

penalmente rilevanti, avendo inoltre l’imputato immediatamente ritrattato dopo la falsa
dichiarazione all’Autorità, declinando correttamente le proprie generalità, circostanza ignorata dai
giudici.
Con il secondo motivo si lamenta la sproporzione della pena rispetto ai fatti, che avrebbe dovuto
indurre i giudici alla applicazione della sola pena pecuniaria.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione del tutto congrua ed immune da profili di
illogicità, premessa l’oggettività dei fatti posti in essere dall’Avellino, consistiti nell’avere il
medesimo fornito false generalità all’atto del controllo da parte degli agenti operanti, evidenziato
correttamente l’irrilevanza della successiva indicazione da parte del prevenuto, della vera identità,
intervenuta allorché il reato di cui all’art.496 c.p. si era già perfezionato, tanto che i verbalizzanti
avevano già recepito — hanno specificato i giudici di appello — gli originali falsi dati allorché la
‘rettifica’ era stata fatta dall’imputato.
Del tutto legitti
Del tutto legittimamente, poi, nel ritenere la congruità della pena irrogata dal primo giudice, la
Corte partenopea, alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p., ha negato la conversione della pena
detentiva in quella pecuniaria, ai sensi degli artt.56 ss. 1.n.689/81, ostandovi i precedenti penali
dell’imputato.

in essere dall’Avellino non consentivano di qualificare i fatti oggetto di accertamento come

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

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Roma, 8 maggio 2014
IL CON aLIERE estensore

IL,

E TE

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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