Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30349 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30349 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMPARONE ANTONIO N. IL 19/08/1985
avverso la sentenza n. 3356/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Comparone Antonio ricorre avverso la sentenza 29.5.12 della Corte di appello di Napoli con la
quale, in parziale riforma di quella in data 4.3.10 del Tribunale di S.M. Capua Vetere-sezione
distaccata di Caserta, è stata ridotta la pena, per il reato di cui all’art.483 c.p., a giorni venti di
reclusione, con concessione anche del beneficio della non menzione della condanna.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

presenza di un quadro probatorio insufficiente, limitandosi a ritenere condivisibili le argomentazioni
del primo giudice.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 8 maggio 2014

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici di appello pronunciato sentenza assolutoria in

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