Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30348 del 08/05/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30348 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
taluriam
sul ricorso proposto da:
DAI CHANGPING N. IL 07/01/1957
avverso la sentenza n. 8135/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/05/2014
.
FATTO E DIRITTO
Dai Changping ricorre avverso la sentenza 24.4.13 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella, in data 4.7.11, del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
cui all’art.474 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena — condizionalmente sospesa — di mesi
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.c) c.p.p. , con riferimento agli artt.159, 160 e 601 c.p.p., per non avere la Corte di
appello provveduto, come previsto dall’art.159 c.p.p., a constatare l’impossibilità della notificazione
ex art.157 c.p.p. ed effettuare quindi nuove ricerche dell’imputato al fine di decretarne l’eventuale
irreperibilità.
Poiché nessun decreto di irreperibilità era stato notificato al difensore, come pure previsto
dall’art.159, comma 1, c.p.p., la nullità del decreto di citazione in appello aveva comportato la
nullità dell’intero giudizio e della sentenza di secondo grado.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
All’esito del giudizio di primo grado è stato emesso da parte del tribunale il decreto di irreperibilità
di Dai Changping in data 31.10.11.
A tale decreto, però, pur se emesso ai fini della notificazione dell’estratto della sentenza
contumaciale, non è però seguita la notificazione del decreto di fissazione del giudizio in appello
preceduta dal nuove ricerche e da una nuova dichiarazione di irreperibilità.
Tali nuove ricerche devono invece essere rinnovate ad ogni mutamento di fase, secondo la
previsione di cui all’art.160 c.p.p. e, in difetto, si determina una nullità di ordine generale ex art.178
lett.c) c.p.p. (v. Cass., sez.III, 5 ottobre 2000, n.11720 ).
Poiché, però , nella specie, risulta ormai decorso il termine massimo prescrizionale, maturato —
tenuto anche conto delle intervenute sospensioni — alla data del 4.7.13, l’impugnata sentenza deve
essere annullata senza rinvio, in presenza di una delle cause previste dall’art.129 c.p.p.
quattro di reclusione ed € 900,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Roma, 8 maggio 2014
IL CON?)GLIERE estensore
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