Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30347 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30347 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUPA ANTONIETTA N. IL 06/04/1966
avverso la sentenza n. 9549/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Pupa Antonietta ricorre avverso la sentenza 15.4.13 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella, in data 7.9.12, del locale tribunale con la quale è stata condannata, per il reato di
furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena
di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per essersi trattato di un

già stata individuata dal personale di sorveglianza del centro commerciale allorchè aveva posto in
essere il furto dei cosmetici ed era stata fermata senza aver ancora superato la cassa.
In ogni caso — conclude la ricorrente — ben poteva essere applicata, per l’irrisorietà del fatto, una
pena minore.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello hanno infatti evidenziato come Pupa
Antonietta, dopo essersi impossessata degli articoli indicati nell’imputazione, asportandoli dai
banchi dell’ipermercato, in una con le confezioni e le placche antitaccheggio, che erano state
rimosse, aveva pagato alla cassa solo i generi alimentari ed aveva già superato la barriera delle
casse allorché era stata fermata mentre stava uscendo dall’esercizio commerciale.
Del tutto correttamente, pertanto, il furto, aggravato ex art.625 n.2 c.p., è stato ritenuto consumato
e non tentato, avendo la donna conseguito chiaramente il possesso della refurtiva nel momento in
cui il furto era stato scoperto e la stessa era stata fermata dagli addetti alla vigilanza.
Del tutto generica si presenta poi la doglianza circa il trattamento sanzionatorio, con riferimento al
quale peraltro la Corte di merito ha congruamente motivato compiendo una puntuale disamina degli
elementi di cui all’art.133 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

furto semplice e non aggravato dalla violenza sulle cose, peraltro solo tentato dal momento che era

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 8 maggio 2014

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