Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30341 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30341 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCIANI PAOLO N. IL 08/04/1974
avverso la sentenza n. 10296/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Luci ani Paolo ricorre avverso la sentenza 7.12.12 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 19.11.08 del Tribunale di Velletri con la quale è stato condannato, per i
reati ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di mesi nove di reclusione ed € 200,00 di
multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento del! ‘impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

profitto non era stato conseguito, per cui si era al più trattato di un tentativo, per cui potevano essere
concesse le attenuanti generiche, e mancava inoltre una formale querela.
Da ultimo, si sostiene che .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, sia perché manifestamente infondato avendo, con riferimento
agli elementi di responsabilità per il reato di truffa, i giudici di appello puntualmente rilevato che la
rottura dello specchietto della vettura della p.o. era stato l’espediente per avere il denaro che
l’imputato aveva ottenuto sotto forma di assegno dalla parte lesa, per poi falsificarlo nell’importo,
senza che possa avere alcun rilievo la mancata proposizione della querela da parte della banca, la
contestazione facendo riferimento alla truffa in danno della p.o. Farneti e alla successiva
falsificazione del titolo, reati in relazione ai quali la Farneti una prima querela, seguita da una
rituale sua integrazione.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate all’imputato le attenuanti generiche, in
considerazione degli specifici e gravi precedenti penali, trattandosi di parametro considerato
dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici considerato, con riferimento al reato di truffa, che il

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 8 maggio 2014

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