Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30332 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30332 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOTO RICCARDO N. IL 23/01/1979
avverso la sentenza n. 2322/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 dicembre 2012, la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza del 16 dicembre 2011 del Tribunale di Palermo – sezione
distaccata di Bagheria, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato
Noto Riccardo colpevole del reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956 per

obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Palermo e notificatogli il 3
novembre 2007, e l’aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti
generiche, alla pena di mesi due di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha denunciato l’omessa valutazione da parte della
Corte d’appello delle difese articolate nell’atto di gravame sia in ordine
all’affermazione della sua responsabilità, sia in ordine al trattamento
sanzionatorio quanto alla entità della pena e al diniego delle attenuanti
generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Le censure svolte con riguardo alla disposta conferma dell’affermazione
della responsabilità non sono correlate con le adeguate e argomentate
valutazioni svolte dalle due sentenze di merito, che, concordi e saldate tra loro
per formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. U, n. 6682 del
04/02/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c., Musumeci e altri, Rv. 191229), hanno
dato logica motivazione con riferimento ai rilievi difensivi, osservando che la
giustificazione addotta dall’imputato circa la sua presenza occasionale in
Ficarazzi non poteva assumere alcun rilievo a fronte della consapevole violazione
dell’obbligo impostogli con il foglio di via, dal medesimo posta in essere
trattenendosi all’interno di un bar nel detto Comune.
Il ricorrente, dissentendo dalle risposte ricevute, tende, invece, a provocare
una nuova lettura nel merito della vicenda attraverso la riproposizione della
indicata giustificazione, al fine della esclusione della configurabilità del reato

2

essere rientrato nel comune di Ficarazzi, contravvenendo al foglio di via

addebitato e della sua responsabilità, ma una tale prospettazione è estranea per
le sue connotazioni di merito al sindacato di legittimità.
3. Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha
fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata, evidenziando la
condivisa corretta negazione sia pure implicita, da parte del Giudice di primo
grado, della concessione delle attenuanti generiche, in mancanza di spunti
favorevoli di valutazione che potessero controbilanciare il disvalore della
condotta.

diritto affermati da questa Corte, alcun significativo elemento positivo,
specificamente prospettato e non oggetto di valutazione in sede di merito.
4. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati
all’irritualità dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua,
di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Né il ricorrente ha evidenziato con il ricorso, limitato al richiamo ai principi di

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