Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30331 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30331 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LIBERTO GIUSEPPE N. IL 08/08/1952
avverso la sentenza n. 2519/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 dicembre 2010 la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza del 21 novembre 2008 del Tribunale di Palermo che aveva
condannato Di Liberto Giuseppe alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed
euro cinquecento di multa perché ritenuto responsabile dei reati di falso,
sostituzione di persona, tentata truffa e ricettazione, commessi nel giugno 2001.
Questa Corte, con sentenza del 24 maggio 2011, ha annullato la predetta

all’imputato, rinviando ad altra sezione della stessa Corte di appello per la
determinazione della sola pena per il delitto di ricettazione.
2. La Corte di appello di Palermo, decidendo quale giudice di rinvio, con
sentenza del 3 dicembre 2012, in parziale riforma della indicata sentenza del 21
novembre 2008 del Tribunale di Palermo, ha rideterminato la pena inflitta
all’imputato in ordine al delitto di ricettazione, già ritenuta l’ipotesi di cui al
capoverso dell’art. 648 cod. pen., in mesi nove di reclusione ed euro duecento di
multa.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due
motivi, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con il primo motivo, in relazione
agli artt. 648 cpv. cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc., in dipendenza della sua
mancata assoluzione dal reato di ricettazione, e, con il secondo motivo, in
relazione agli artt. 648, 640, 477, 482, 468, 494 cod. pen., 530, comma 2, cod.
proc. pen. e 157 e segg. cod. pen., per l’omessa declaratoria di estinzione di tutti
i reati ascrittigli per intervenuta prescrizione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
2. E’ consolidato l’orientamento di legittimità alla cui stregua, qualora sia
rimessa da questa Corte al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa
alla

determinazione della

pena,

il giudicato

(progressivo)

formatosi

sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato impedisce
l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, n.
373 del 23/11/1990, dep. 16/01/1991, Agnese, Rv. 186164; Sez. U, Sentenza n.
6019 del 11/05/1993, dep. 14/06/1993, Ligresti e altri, Rv. 193418; Sez. U, n.
2

sentenza di secondo grado dichiarando estinti per prescrizione tutti i reati ascritti

4460 del 19/01/1994, dep. 19/04/1994, Cellerini e altri, Rv. 196886; Sez. U, n.
4904 del 26/03/1997, dep. 23/05/1997, Attinà, Rv. 207640; tra le successive,
Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, dep. 01/03/2010, Guerriero, Rv. 246806; Sez. 4,
n. 24732 del 27/01/2010, dep. 01/07/2010, La Serra e altri, Rv. 248117; Sez. 3,
n. 19690 del 03/04/2013, dep. 08/05/2013, Del Bergiolo, Rv. 256377).
2.1. L’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che se
l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa
ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con

Se, pertanto, l’annullamento è pronunciato per la parte di sentenza
concernente l’entità della pena (che dovrà essere rideterminata, ma non potrà
essere eliminata) o la concessione dei benefici (che dovranno essere valutati), la
parte concernente l’affermazione della responsabilità diviene intangibile.
Questa parte non annullata, infatti, lungi dal porsi in “connessione essenziale
con la parte annullata”, acquista “autorità di cosa giudicata”, sicché il giudizio di

rinvio, in relazione ai suoi limiti obiettivi e alle peculiari connotazioni delle
sentenze di questa Corte, non può che essere limitato alla parte annullata, e
soltanto a quella.
2.2. Pertanto, poiché nel caso di specie si vede proprio in un’ipotesi specifica
di annullamento parziale con rinvio, limitato esclusivamente alla decisione in
merito alla determinazione della pena per il reato di ricettazione non dichiarato
estinto dalla sentenza di annullamento perché non prescritto, il conseguente
avvenuto passaggio in giudicato della statuizione sulla responsabilità preclude
ogni ulteriore accertamento in ordine alla stessa e rende irrilevante il dedotto
sopravvenuto decorso del termine prescrizionale.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

la parte annullata.

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