Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30330 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30330 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERLIZZI GIOVANNI N. IL 03/08/1959
avverso la sentenza n. 3369/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 gennaio 2012 la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza del 15 maggio 2009 del Tribunale di Bari – sezione
distaccata di Bitonto, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato
Terlizzi Giovanni colpevole del reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del
1956, accertato in Bitonto il 30 ottobre 2007, in dipendenza della violazione delle

prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del 4 aprile
2007, e l’aveva condannato alla pena sospesa di mesi nove di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due
motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 9, comma 2,
legge n. 1423 del 1956 e violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen, per difetto di motivazione, con riguardo alla sussistenza del contestato
reato e alla completezza del richiamo ai precedenti giurisprudenziali di
riferimento.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 179,
130 e 127 cod. proc. pen., dolendosi della disposta correzione dell’errore
materiale incorso nella sentenza di primo grado, quanto alla data di nascita di
esso ricorrente, perché fatta inaudita altera parte e non ai sensi dell’art. 127
cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. In data 24 ottobre 2013 è pervenuta istanza, con la quale il ricorrente,
tramite il suo difensore, ha chiesto la trasmissione degli atti al Presidente della
Corte per l’assegnazione del ricorso alla pubblica udienza e ha contestualmente
dedotto motivi nuovi, rappresentando l’erronea applicazione dell’art. 9, comma
2, legge n. 1423 del 1956 in luogo dell’art. 9, comma 1, stessa legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È inaccoglibile la richiesta avanzata dal ricorrente di assegnazione del
ricorso alla pubblica udienza dinanzi a sezione di questa Corte diversa da questa,
poiché la trattazione del ricorso in camera di consiglio consegue al rilievo
2

prescrizioni indicate ai punti n. 4 e n. 7 del decreto applicativo della misura di

preliminare della sussistenza di una causa d’inammissibilità dello stesso ai sensi
degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la cui conformità al dettato costituzionale è
stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre,
Sez. 1, n. 4775 del 05/10/1998, dep. 12/01/1999, De Filippis R., Rv. 212287;
Sez. 5, n. 4118 del 17/11/2000, dep. 01/02/2001, Manfredi A., Rv. 217937).
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
In tema di violazione delle misure di prevenzione personali, è consolidato il
principio alla cui stregua anche la commissione di un illecito amministrativo

le leggi dello Stato, imposta al sorvegliato speciale e penalmente sanzionata
dall’art. 9 legge n. 1423 del 1956, quando determini una concreta lesione o
messa in pericolo dell’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica tutelato dalla
norma incriminatrice (Sez. 1, n. 16213 del 25/02/2010, dep. 26/04/2010, Acri,
Rv. 247481; Sez. 1, n. 40819 del 14/10/2010, dep. 18/11/2010, Basoni, Rv.
248466), giacché la “prescrizione di ‘rispettare le leggi’ … si riferisce al dovere,
imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che
impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le
norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore
indice della già accertata pericolosità sociale” (Corte cost. n. 282 del 2010).
La Corte di appello, facendo esatta interpretazione e corretta applicazione di
detto principio e condividendo le linee logiche e giuridiche della sentenza di
primo grado, ha dato atto con ragionevoli ed esaustive argomentazioni, che
resistono alle, generiche e palesemente infondate, osservazioni e deduzioni
difensive, che l’imputato, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, era stato
sorpreso alla guida di un ciclomotore senza casco protettivo, contromano, in
strada cittadina trafficata e in orario diurno, e detenendo un telefono cellulare,
coerentemente rimarcando che con tale condotta l’imputato aveva
consapevolmente posto in essere una rilevante inosservanza dell’obbligo di
rispettare le leggi, oltre ad aver dato luogo a ragioni di sospetto, in contrasto con
la prescrizione di cui al n. 4 del decreto applicativo della misura, e aveva violato
la prescrizione di non detenere telefoni cellulari, in contrasto con la prescrizione
di cui al n. 7 dello stesso decreto.
3. Anche il secondo motivo è destituito di ogni fondamento.
La correzione dell’errore materiale relativo alla data di nascita dell’imputato,
incorso nella sentenza di primo grado e nel decreto di fissazione del giudizio di
appello, invero, è stata fatta, all’esito del giudizio di appello, nel rispetto della
legge e senza pregiudizio del diritto di difesa, avuto riguardo alla corretta
identificazione dell’imputato nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e nel
decreto che dispone il giudizio del G.u.p., della sua personale richiesta di essere

3

costituisce inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare

giudicato con il rito abbreviato e della corretta instaurazione del rapporto
processuale nel giudizio di secondo grado.
4.

La manifesta infondatezza dei motivi comporta l’inammissibilità del

ricorso che si estende, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi
nuovi, già autonomamente inammissibili perché volti a introdurre una nuova
ragione di doglianza, estranea ai motivi presentati tempestivamente.
5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione
del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di mille euro in favore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA