Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30324 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30324 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI ROBERTA N. IL 19/05/1971
avverso la sentenza n. 633/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
03/04/201/
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 3 aprile 2012 la Corte d’appello di Bologna ha

confermato la sentenza del 25 maggio 2011 del Tribunale di Rimini, che, all’esito
del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Rossi Roberta colpevole di plurimi
episodi di violazione dell’art. 9, comma 1, legge n. 1423 del 1956, contestatile
nell’ambito di due procedimenti penali, poi riuniti, per avere ripetutamente

del 2 agosto 2007 del Tribunale di Rimini, e l’aveva condannata, concesse le
attenuanti generiche, applicato l’aumento per la continuazione e operata la
riduzione per il rito prescelto, alla pena di mesi otto di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputata, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione di legge
per avere la Corte di merito ripreso i passaggi motivazionali della sentenza di
primo grado per giustificare la pena in misura eccessiva, senza riferirsi a canoni
di ragionevolezza e di proporzionalità, e per essere stata esclusa la conversione
della pena detentiva in pena pecuniaria, riproducendo automaticamente la prima
decisione e analizzando e applicando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con
riferimento a risalenti precedenti penali.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Le deduzioni svolte, che denunciano in termini generici la decisione

impugnata sulla base di una opposta carenza di autonomia argomentativa
rispetto a quella di primo grado, non sono correlate con le risposte ricevute alle
questioni poste con il gravame di merito, che, ignorate, non sono censurate.
La Corte d’appello, infatti, è pervenuta all’apprezzamento della congruità
della pena base, fissata in mesi undici e giorni dieci di arresto per la individuata
più grave violazione del 29 novembre 2007, e del disposto aumento a titolo di
continuazione per le altre diciotto violazioni, rappresentando la notevole
reiterazione delle inottemperanze alla misura di prevenzione in un limitato arco
temporale e i numerosi e gravi precedenti penali, pure illustrati; ha evidenziato
le ragioni della disposta benevola concessione delle attenuanti generiche in
primo grado, connesse, pur a fronte dei numerosi precedenti penali, al
2

contravvenuto al provvedimento applicativo della misura di sorveglianza speciale

comportamento processuale dell’imputata, e ha ragionevolmente rimarcato,
quanto al confermato diniego della chiesta conversione della pena detentiva, la
consistente incapacità dell’imputata di autodeterminarsi nel rispetto della legge,
tratta dalla già evidenziata ripetitività delle violazioni commesse e delle
condanne riportate, tra le quali anche una condanna per evasione.
3. La rilevata inammissibilità del ricorso preclude, in questa sede, ogni
verifica in ordine all’eventuale decorso del termine di prescrizione in data
successiva alla sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005,

4. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente
liquidata, di euro mille, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).

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