Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30321 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30321 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORIANO LEONE N. IL 21/11/1966
avverso la sentenza n. 278/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 luglio 2012 la Corte di appello di Catanzaro ha
rigettato l’istanza proposta, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., da Soriano
Leone, diretta a ottenere la restituzione nel termine per proporre ricorso per

irrevocabile il 12 febbraio 2012, non impugnata dal suo difensore e da lui non
conosciuta in tempo perché non notificatagli.
La Corte, a ragione della decisione, rilevava che la restituzione in termini
presupponeva la prova della sussistenza di ragioni di caso fortuito o forza
maggiore che avessero impedito l’esercizio del diritto d’impugnazione nel
termine stabilito a pena di decadenza, mentre l’istante, che era stato presente
all’udienza del 28 dicembre 2011, non aveva diritto alla notificazione della
sentenza avendo personalmente conosciuto l’esito del processo.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato Soriano, che ha chiesto l’accoglimento della sua
richiesta, rappresentando di essere stato presente solo all’inizio dell’udienza del
28 dicembre 2011 perché poi tradotto presso la Casa circondariale di Cosenza, di
essere stato sottoposto in seguito al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis
Ord. Pen. e che il suo difensore di fiducia non aveva presentato ricorso.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine
avanzata dal ricorrente Soriano con argomentazioni adeguate, esaustive in fatto
e logicamente congruenti alle risultanze del processo definito con sentenza del
28 dicembre 2011, resa all’esito di udienza cui il medesimo, assistito dal suo
difensore, ha personalmente partecipato, e corrette in diritto, per l’esatta
interpretazione e applicazione dei principi di diritto in materia.
Le ragioni della decisione resistono alle deduzioni del ricorrente, che,
peraltro affidate alla sua mera asserzione di essersi allontanato dall’udienza
perché ritradotto in carcere, alla rappresentazione della successiva applicazione
a suo carico del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. e alla deduzione che il suo

cassazione avverso la sentenza del 28 dicembre 2011 della stessa Corte,

difensore di fiducia non ha proposto ricorso, sono prive di alcuna fondatezza
poiché “per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza”, in cui vi
è stata la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 545 cod. proc. pen.,
detta pubblicazione “equivale a notificazione della sentenza”; l’applicazione del
regime penitenziario differenziato, genericamente dedotto, non impedisce di per
sé l’esercizio dei diritti del detenuto, e, per costante orientamento di questa
Corte, il mancato o inesatto adempimento dell’incarico da parte del difensore di
fiducia, consistente, in via esemplificativa, nell’omessa partecipazione al

contumaciale o nella omessa proposizione della impugnazione, a qualsiasi causa
ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore
che legittimano la restituzione in termini (tra le altre, Sez. 3, n. 17964 del
08/04/2010, dep. 11/05/2010, Moussaid e altro, Rv. 247158; Sez. 2, n. 18886
del 24/01/2012, dep. 17/05/2012, Dennaoui, Rv. 252812).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente
liquidata, di euro mille, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

processo o nell’omessa informazione dell’avvenuta notifica della sentenza

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