Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30320 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30320 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KAOUMI AHMED N. IL 04/03/1964
avverso l’ordinanza n. 239/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 dicembre 2012 il G.i.p. del Tribunale di Verona, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Kaoumi
Ahmed, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati
giudicati con le sentenze indicate nella richiesta, evidenziando, quanto a due
sentenze, la già intervenuta applicazione della disciplina del reato continuato da
parte del giudice della cognizione e, quanto alle altre, la mancanza di elementi
unitario disegno criminoso.
2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente l’interessato, che ha insistito nell’accoglimento della richiesta, già
parzialmente accolta nel giudizio di cognizione, richiamando la convenzione EDU,
l’art. 111 Cost. e l’art. 671 cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure sono state, infatti, formulate con il ricorso in modo del tutto
generico, poiché, limitate alla enunciazione dei riferimenti normativi, nazionali e
sovranazionali, sono rimaste prive di alcuna correlazione con le ragioni
argomentate della decisione impugnata.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013
Il Consigliere estensore
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