Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30319 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30319 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KABASHI LULZIM N. IL 25/04/1973
avverso l’ordinanza n. 6872/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
VERCELLI, del 19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2012, il Magistrato di sorveglianza di
Vercelli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Kabashi Lulzim,
detenuto presso la Casa circondariale di Vercelli, avverso il provvedimento con
cui il 30 novembre 2012 il Consiglio di disciplina gli aveva inflitto una sanzione
disciplinare, rilevando che l’addebito era stato regolarmente contestato al

ragioni a sua difesa, non erano ravvisabili irregolarità o violazioni della normativa
in materia disciplinare e non erano ammissibili le proposte doglianze di merito.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza
di Torino, che l’ha trasmesso a questa Corte, l’interessato personalmente,
deducendo di aver reagito alla condotta provocatoria tenuta nei suoi confronti
dall’educatrice dell’istituto penitenziario.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato

1.

inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
2.

In materia di infrazioni disciplinari il controllo del magistrato di

sorveglianza sull’atto amministrativo, e tale è il provvedimento emesso in
materia disciplinare dall’autorità penitenziaria, è di stretta legalità e limitato alla
inosservanza delle norme concernenti l’esercizio del potere disciplinare, la
costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli
addebiti e l’esercizio della facoltà di discolpa da parte del condannato o
dell’internato, con esclusione di qualsiasi questione che attenga al merito della
sanzione.
Anche il ricorso per cassazione è, per l’effetto, circoscritto al controllo di
legalità ed è ammesso solo per motivi che rientrano in tale ambito (da ultimo,
Sez. 1, n. 4776 del 25/01/2011, dep. 09/02/2011, Zanetti, Rv. 249561).
Il ricorrente, nel caso di specie, si è limitato a ribadire in questa sede le
doglianze esposte a fondamento del reclamo, afferenti al merito del
provvedimento disciplinare e alle ragioni della condotta tenuta e contestatagli
quale infrazione disciplinare, omettendo di correlarsi alle ragioni argomentate
della decisione impugnata circa i limiti del controllo di legittimità esercitabile in

2

detenuto che, sentito in merito all’episodio attribuitogli, aveva potuto esporre le

sede giudiziaria, e sviluppando, pertanto, censure diverse da quelle consentite
dalla legge con il ricorso per cassazione.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione
del ricorso.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA