Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30316 del 12/07/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30316 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa
Giacomini S.p.A.
nel procedimento penale a carico di
1) Jelmoni Alessandro nato 03/07/1967 San Donà di Piave
2) Cucchiaro Nerina nata 04/10/1964 Gemona del Friuli
3) Iacopini Mario nato 02/06/1947 Roma
4) Bus Marco nato 23/12/1964 Genova
5) Ferraro Giacomo nato 23/07/1962 Genova
6) Donano Demi nato 08/07/1950 Livorno
7) Moors Herman Joseph Jan nato 03/11/1944 Belgio
8) Jelmoni Paolo Nato 13/09/1962 Vittorio Veneto
9) Perissinotto Mario nato 09/05/1967 Asolo
10) D’angelo Stefano nato 12/02/1961 Brescia
11) Barbone Lorenzo nato 10/01/1969 Roma
12) Castagna Giuseppe nato 21/12/1959 Napoli;
avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano in data 19/10/2015 nell’ambito del proc. pen. n.
2645/15 r.g.n.r. — stralcio dal proc. pen. n. 25915/12 – r.g.n.r.);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angellilis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso;

Data Udienza: 12/07/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 19.10.15 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha disposto
l’archiviazione su richiesta del Pubblico Ministero presentata in data 3.09.15 del
procedimento a carico di Bus Marco.

2.

Avverso tale decreto ricorre per cassazione, tramite il difensore e

procuratore speciale la persona offesa Giacomini S.p.A. deducendo violazione

In data 3.09.15 il Pubblico Ministero ha richiesto l’archiviazione del proc.
pen. n. 2645/12 (stralcio del proc. pen. 25915/12 r.g.n.r).
Di tale richiesta di archiviazione nessun avviso e stato dato, in un primo
momento, a Giacomini S.p.A.
II 17.09.15 la Società ha presentato presso la Procura della Repubblica di
Milano apposita istanza di riconoscimento della qualifica di persona offesa al fine
di poter presentare opposizione avverso la richiesta di archiviazione.
Accogliendo l’istanza, in data 24.09,15 la Procura della Repubblica ha
notificato alla Giacomini S.p.A. la richiesta di archiviazione.
In data 5.10.2015 e, quindi, entro dieci giorni dalla notifica della predetta
richiesta, Giacomini S.p.A. ha depositato – ex art. 410 cod. proc. pen. opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero
in data 3.09.15.
A partire dal 5.10.2015 l’opposizione alla richiesta di archiviazione era
presente all’interno dell’ufficio del Gip.
Nonostante l’opposizione alla richiesta di archiviazione sia stata presentata
nei termini, pur non perentori, indicati dall’art. 410 cod. proc. pen. il giudice non
ha tenuto conto della stessa.
In data 25.11.15 il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto
dal quale si evince che in data 19.10.15 aveva disposto l’archiviazione su
richiesta del Pubblico Ministero presentata in data 3.09.15, ma che
nell’accogliere tale richiesta “non si e potato tenere conto” dell’atto di
opposizione presentata dalla scrivente parte offesa in data 5.10.15.
Con il decreto citato il giudice, pur riconoscendo la tempestività e la
regolarità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, e riconoscendo che
l’atto era materialmente presente nel suo ufficio (da due settimane), spiega che
nel momento in cui ha preso la sua decisione l’atto di opposizione non era
presente all’interno del fascicolo utilizzato: che era (solo) quello trasmesso dal
Pubblico Ministero con richiesta di archiviazione datata 3.09.15 e trasmessa
all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari in data 18.09.15.

2

della legge processuale sulla scorta di quanto di seguito precisato.

Dato quanto su esposto il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato
non luogo a provvedere sull’atto di opposizione all’archiviazione per intervenuta
archiviazione del procedimento in data 19.10.15.

3. Con memoria i difensori dell’indagato hanno concluso per l’inammissibilità
o l’infondatezza del ricorso e con altra memoria il difensore della persona offesa
ha ribadito argomenti a sostegno del ricorso.

1. Il ricorso è fondato.
Non è controverso che la persona offesa offesa non avesse ricevuto
tempestivo avviso della richiesta di archiviazione.
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne
abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle
indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre
opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 cod. proc. pen., può essere fatta
valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art.
585 stesso codice (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1508 del 13/12/2010 dep.
19/01/2011 Rv. 249085. Conf. Sez. 6, Sentenza n. 24273 del 19/03/2013 Cc.
dep. 04/06/2013 Rv. 255108).
Il ricorso è stato peraltro proposto in termini dal momento della conoscenza
della pronunzia del decreto di archiviazione. Oggetto del ricorso è il
provvedimento di archiviazione e non il successivo provvedimento, meramente
ricognitivo del G.I.P.

2. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto di archiviazione e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 12/07/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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