Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30314 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30314 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAZO SALVATORE N. IL 20/12/1956
avverso l’ordinanza n. 1564/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 maggio 2012, il

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-S721.s di sorveglianza di

ha respinto il reclamo proposto da Zazo Salvatore, detenuto presso la Casa
circondariale di Tolmezzo, avverso il provvedimento con cui il 23 febbraio 2012 il
Consiglio di disciplina aveva inflitto allo stesso una sanzione disciplinare,
rilevando che il provvedimento disciplinare era immune da vizi di legittimità e

2. Avverso detta ordinanza ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza
di Trieste l’interessato personalmente insistendo nella richiesta di verifica della
sussistenza della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante.
Il Tribunale adito con ordinanza del 16 ottobre 2012 ha qualificato il reclamo
proposto come ricorso per cassazione e ha disposto la trasmissione degli atti a
questa Corte.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato

1.

inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
2.

In materia di infrazioni disciplinari il controllo del magistrato di

sorveglianza sull’atto amministrativo, e tale è il provvedimento emesso in
materia disciplinare dall’autorità penitenziaria, è di stretta legalità e limitato alla
inosservanza delle norme concernenti l’esercizio del potere disciplinare, la
costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli
addebiti e l’esercizio della facoltà di discolpa da parte del condannato o
dell’internato, con esclusione di qualsiasi questione che attenga al merito della
sanzione.
Anche il ricorso per cassazione è, per l’effetto, circoscritto al controllo di
legalità ed è ammesso solo per motivi che rientrano in tale ambito (da ultimo,
Sez. 1, n. 4776 del 25/01/2011, dep. 09/02/2011, Zanetti, Rv. 249561).
Il ricorrente, nel caso di specie, si è limitato a ribadire in questa sede le
doglianze esposte a fondamento del reclamo, afferenti al merito del
provvedimento disciplinare e alla previsione della condotta contestatagli quale
infrazione disciplinare, omettendo di correlarsi alle ragioni argomentate della
decisione impugnata circa i limiti del controllo di legittimità esercitabile in sede

che non era ammissibile una sua rivalutazione nel merito.

giudiziaria, e sviluppando, pertanto, censure diverse da quelle consentite dalla
legge con il ricorso per cassazione.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione
del ricorso.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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