Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30312 del 07/07/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30312 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
MARTINO VITO N. IL 26/01/1970
GRANDE ARACRI ERNESTO N. IL 18/02/1970
GRANDE ARACRI NICOLINO N. IL 20/01/1959
DILETTO MICHELE N. IL 29/09/1986
DILETTO PASQUALE N. IL 23/07/1979
DILETTO SALVATORE N. IL 05/09/1990
GENTILE FRANCESCO N. IL 15/02/1959
MIGALE RANIERI GIUSEPPE N. IL 12/10/1978
NICOSCIA DOMENICO N. IL 27/06/1962
VILLIRILLO GIUSEPPE N. IL 10/07/1952
CELI GIUSEPPE N. IL 03/10/1977
CORAPI ROBERTO N. IL 01/12/1960
avverso l’ordinanza n. 508/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 29/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI
AGOSTIN CCHIO;
lette/sejte le conclusioni del PG Dott. 15 e-cho 64Et-i4

Data Udienza: 07/07/2016

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/12/2015 la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava
inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dai difensori di Nicoscia Domenico
ed altri, nel procedimento iscritto al n. 9320/2015 R.G.N.R, nei confronti del
Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro dott. Carlo Saverio
Ferraro, in quanto non corredata dalla prova dell’avvenuto deposito dell’istanza
stessa presso l’ufficio del giudice ricusato.

Domenico, Grande Aracri Nicolino, Grande Aracri Ernesto, Martino Vito, Villirillo
Francesco, Gentile Francesco, Celi Giuseppe, Corapi Roberto, Diletto Pasquale,
Diletto Salvatore, Diletto Michele, Migale Ranieri Giuseppe; identico ricorso ha
proposto altro difensore di fiducia di Grande Aracri Nicolino, Nicoscia Domenico,
Martino Vito.
Tutti i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 38
e 41 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
sostenendo che l’art. 41 cod. pen. sanziona con l’inammissibilità il mancato
rispetto delle forme previste dall’art. 38 cod. proc. pen. norma che al terzo
comma prescrive che copia della dichiarazione di ricusazione sia depositata
presso la cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato ma che non
contempla l’onere di fornire la prova di tale deposito – ritualmente effettuato nel
caso di specie nella cancelleria del Gup in data 21/12/2015, come la corte
d’appello avrebbe potuto e dovuto appurare mediante un’iniziativa officiosa.
Con nota depositata il 15/05/2016 il Procuratore Generale ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti
alla Corte di Appello di Catanzaro per il prosieguo.
Il ricorso è fondato.
La mancata attestazione dell’avvenuto deposito di copia della dichiarazione di
ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato non è infatti causa di
inammissibilità di detta dichiarazione, come questa sezione ha avuto modo di
precisare di recente (Cass. sez. 2, sent. n. 31212 del 16/04/2014 – dep.
16/07/2014 – Rv. 260098 alla cui ampia motivazione si rinvia, per i profili
attinenti – in particolare – il superamento del minoritario e datato indirizzo
giurisprudenziale al quale la corte di appello fa riferimento).
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con restituzione degli
atti alla Corte di Appello di Catanzaro perché provveda sull’istanza di ricusazione.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Nicoscia

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di Appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2016

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