Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30310 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30310 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUOCO ANTONIO N. IL 22/10/1957
avverso l’ordinanza n. 481/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di Salerno
ha rigettato il reclamo proposto da Antonio Fuoco, detenuto presso la Casa
circondariale di Agrigento, avverso il decreto del 21 marzo 2012, con il quale il
Magistrato di sorveglianza di Salerno aveva rigettato l’istanza dallo stesso

Ord. Pen.
2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento contestando le ragioni del rigetto
della sua richiesta.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con argomentazioni corrette in
diritto ed esaustive in fatto, delle ragioni che non consentivano di accogliere la
richiesta di permesso premio, valorizzando le circostanze fattuali relative alla
natura e alla gravità dei reati commessi dal reclamante, ai suoi numerosi
precedenti penali e alla nota della D.D.A. di Salerno del 15 marzo 2012,
corredata dalle informative assunte dei Carabinieri, della Questura e della D.I.A.
di Salerno.
I Giudici del merito hanno così ragionevolmente valutato non soddisfatto il
parametro della cessazione della pericolosità sociale, richiesto, unitamente al
senso di responsabilità e alla correttezza del comportamento personale, dall’art.
30-ter Ord. Pen.
A fronte di tale valutazione le censure del ricorrente, genericamente
articolate con riferimento a ragioni che attengono al merito, rappresentano nella
sostanza una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione degli stessi
elementi già tenuti ragionevolmente presenti dal Tribunale di Sorveglianza.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.
2

proposta, volta a ottenere la concessione di un permesso premio ex art. 30-ter

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013

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