Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3031 del 07/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3031 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOTA’ ANTONINO N. IL 13/03/1989
avverso la sentenza n. 11082/2013 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 07/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 07/10/2014

R.G. 13216/2014
FATTO E DIRITTO
1.41 difensore di Lotà Antonino ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Palermo che ha applicato al Lotà la pena concordata in
ordine ai reati di rapina ed altro , lamentando il vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità. -t- ateo- ott-gA:

L 6.434 e2vv,‘ ca’

.

2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante
dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti,
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto
con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui
all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n.
5240).
2.1 Nella specie il Tribunale

ha dato conto del controllo effettuato circa la

sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di
responsabilità circa il reato contestato.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissirlità – al pagamento a favore della Cassa
%mi fu.
delle ammende della somma di iile euro, bosi equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così d ciso n oma, camera di consiglio del 7 ottobre 2014.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

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