Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3031 del 01/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3031 Anno 2016
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Aglietti Remo nato a Biella il 24/10/1947

avverso la sentenza del 20/04/2015 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Pt•
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Sandro Delmastro Delle Vedove, che
ha concluso associandosi alle conclusioni del P.g.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2015, la Corte di appello di
Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Biella, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Remo Aglietti quanto ai
reati commessi negli anni 2000 e 2001, per essersi gli stessi estinti per

1

Data Udienza: 01/12/2015

maturata prescrizione, ed ha così rideterminato la pena in tre anni e sei
mesi di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
L’Agliettì è stato ritenuto colpevole del reato di peculato (art. 314 cod.
pen.) per essersi appropriato dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2005 della
complessiva somma di euro 15.330,71, avendone la disponibilità per ragioni
del suo ufficio e servizio, nella rivestita qualità di ispettore della Polizia
Municipale del Comune di Ponderano (BI), e quindi di pubblico ufficiale,
somma derivante dalla riscossione delle sanzioni irrogate per accertate

2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’Aglietti, articolando quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo la difesa dell’imputato fa valere dell’impugnata
sentenza l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art.
696, comma 1, lett. c) cod. proc pen.), lamentando il mancato rinvio
dell’udienza di discussione in primo grado del 19 maggio 2011 nonostante
fosse stato rappresentato al Giudice il legittimo impedimento dell’Aglietti.
Il Tribunale, prima, e, successivamente, la Corte di appello nel
confermare la prima sentenza, non avrebbero ritenuto provata la legittimità
dell’impedimento addotto (per certificazione medica attestante la
sottoposizione del prevenuto — soggetto affetto da esiti di cistectomia
radicale e prostatectomia — a Tac con mezzo di contrasto il giorno prima
dell’udienza e la necessità per lo stesso di riposo domiciliare per la durata di
tre giorni) stimando come il prodotto certificato non avrebbe consentito di
apprezzare l’assoluta impossibilità dell’imputato a comparire in udienza e di
disporre, in difetto di specifiche indicazioni dell’istante, una visita fiscale.
La parte denuncia per illegittimità la decisione nella incondizionata tutela
apprestata dalla Costituzione al diritto alla salute (art. 32 Cost.) e nella
conseguente inesigibilità, in ambito penale, di comportamenti diretti a
mettere in pericolo Io stato psico-fisico del prevenuto.
Quest’ultima condizione sarebbe stata attestata dall’esigenza di riposo
domiciliare e, comunque, da uno stato clinico provato dinanzi ai Giudici di
merito da prodotte certificazioni mediche.
I Giudici di merito avrebbero valutato in modo illogico ed assiomatico la
natura dell’infermità — per profili peraltro di natura strettamente sanitaria —
senza spiegare il perché la patologia accertata nel referto medico non
costituisca legittimo impedimento.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della
sentenza della Corte di appello per mancata assunzione di una prova
2

contravvenzioni al codice della strada.

decisiva (art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.), avendone egli fatto
richiesta (art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) nel corso dell’istruttoria
dibattimentale, prova consistente nell’espletamento di una c.t.u. calligrafica
sulle firme e sigle apposte sulle quietanze di pagamento, ritenute dal
Tribunale e dalla Corte di appello a fondamento della pronunciata
condanna, nonostante il tempestivo disconoscimento di quelle scritture
operato dal prevenuto.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere la nullità dell’impugnata

motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) quanto alla
mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).
Il primo Giudice, con giudizio confermato in appello, avrebbe infatti
valorizzato il silenzio serbato dall’imputato durante l’intero giudizio e non,
invece, il concorso di colpa del Comune, persona offesa, costituita parte
civile, e, ancora, lo stato di incensuratezza del prevenuto e, ancora, le
condizioni di salute di quest’ultimo, che, debilitato, si sarebbe trovato
impedito dal partecipare alle udienze.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’intervenuta estinzione
del reato per prescrizione quanto alle condotte contestate come commesse
nell’anno 2002, prescrittesi al 30 giugno 2015, con conseguente richiesta di
annullamento della sentenza impugnata e rinvio per rideterminazione della
pena.
RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta
infondatezza.
La Corte di appello di Torino, il Giudice di primo grado dinanzi al quale
sarebbe maturata la denunciata violazione della norma processuale,
integrante una nullità di ordine generale (606, comma 1, lett. c) in relazione
all’art. 177, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), ha correttamente valutato gli
esiti della certificazione medica prodotta all’udienza di discussione per
certificare il legittimo impedimento dell’imputato a prendervi parte.
Come congruamente motivato dalla Corte territoriale che, in modo
perspiscuo riprendere gli argomenti spesi in primo grado dal Tribunale di
Biella, la documentazione medica prodotta a sostegno della legittimità
dell’impedimento dell’imputato, avrebbe certificato dell’imputato stesso,
soggetto indicato come affetto da esiti di cistectomia radicale e
prostatectomia, l’intervenuta sottoposizione ad accertamenti per una

3

sentenza per erronea applicazione della legge penale e mancanza di

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) eseguita, il giorno prima
dell’udienza, con mezzo di contrasto.
Su quest’ultima attestazione la certificazione medica indicava la
necessità per il prevenuto di riposo domiciliare per la durata di tre giorni.
Dei riportati contenuti della certificazione, l’impugnata sentenza
correttamente viene a sindacare l’idoneità ad integrare il dedotto legittimo
impedimento fisico e, per lo stesso, quella situazione che avrebbe
obiettivamente impedito all’imputato di presenziare all’udienza.

applicazione dei principi affermati dalla Corte, come la certificazione medica
esaminata dal primo Giudice non attesti una assoluta impossibilità
dell’imputato a comparire, o comunque a partecipare lucidamente ed
attivamente al processo (Sez. 6, n. 36373 del 04/04/2014, Casciello,
Rv.260614), escluso che una siffatta condizione potesse derivare alla parte
dalla sottoposízione ad una indagine strumentale quale la TAC anche se
eseguita con mezzo di contrasto.
Si evidenzia correttamente dalla Corte territoriale come non risulti
segnalato nel certificato prodotto uno stato morboso che, come la
giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato, per grado di
intensità e sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione,
integri quegli elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà
e gravità dell’impedimento.
Elementi riscontrabili invece laddove si tratti di una diagnosi e di una
prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino una
condizione tale da comportare l’impossibilità di comparire in giudizio, se non
a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute
(Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, Margherita; Sez. 2, n. 24515 del
22/05/2015, Mennella).
Come ancora evidenziato dai Giudizi di appello, resta poi estranea alla
situazione descritta nella prodotta certificazione medica anche quella
patologia la cui efficacia invalidante avrebbe comunque potuto orientare il
Giudice, dinanzi al quale è stato dedotto l’impedimento fisico a comparire,
ad un approfondimento di natura fiscale.

2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile per manifesta
infondatezza, non confrontandosi lo stesso con i contenuti propri della
motivazione spesa dalla Corte di appello.
Per quest’ultima infatti i Giudici di merito danno conto di un articolato
quadro dì prova intessuto di esiti testimoniali (così per i contravventori che
4

Per l’articolata motivazione, í Giudici di appello rilevano, facendo piena

hanno dichiarato di aver saldato il pagamento della sanzione per violazione
al codice della strada in cui erano incorsi) e documentali (così per le
annotazioni effettuate sul registro delle contravvenzioni comunali di
pagamenti effettuati a mezzo di conto corrente) e diretto a dar conto nel suo
complesso, con carattere di logica compiutezza, come tale non sindacabile in
questa sede, delle modalità secondo le quali i pagamenti delle sanzioni
pecuniarie avvenissero nelle mani del prevenuto.

Il terzo motivo è manifestamente infondato e come tale

inammissibile.
La concessione o meno delle attenuanti generiche, oggetto del dedotto
motivo, rientra infatti nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla
discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti
atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa
l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità
del reo (Sez. Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
In applicazione del richiamato principio, la Corte territoriale ha
valorizzato talune condotte del prevenuto (il silenzio serbato durante il
giudizio; il mancato risarcimento delle ragioni fatte valere dal Comune di
Ponderano presso cui il primo prestava servizio) sminuendo, nei propri
effetti, il dedotto concorso di colpa dell’Amministrazione comunale
danneggiata — congruamente indicata in sentenza come circostanza rimasta
non provata —, il rilievo delle condizioni di salute e lo stato di
incensuratezza dell’imputato.
Di detti estremi le predicabili conseguenze mitigatole sul trattamento
sanzionatorio applicato sono state infatti congruamente contenute dalla pure
spiegata, in motivazione, gravità e durata delle condotte poste in essere
dall’Aglietti.

4. L’ inammissibilità del ricorso sottrae ogni rilievo alla pure dedotta
questione della prescrizione del reato per l’annualità 2002, prescrizione
maturata al 30 giugno 2015 e quindi in epoca successiva alla pronuncia della
sentenza d’appello impugnata.
Il ricorso inammissibile non consente infatti il formarsi di un valido
rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
(Sez. 2, n. 45114 del 15/10/2014, Pileggio, in motivazione; Sez. 2, n.
28848 del 08/05/2013, Ciaffoni; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
217266).
5

3.

5. All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa
delle ammende, che si reputa equo stimare in euro 1.000,00, in ragione
della ritenuta sanzionabilità dell’assunta iniziativa processuale, in quanto
colposamente connotata.
Nell’intervenuta costituzione della parte civile, che ha concluso e
prodotto nota spese, il ricorrente va altresì condannato a rifondere le spese
sostenute in questo grado dalla medesima parte civile, spese che liquida in C

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende nonché a rifondere le spese sostenute in questo grado dalla parte
civile che liquida in C 2.000,00 oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2.000,00 oltre Iva e Cpa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA