Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30309 del 05/07/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30309 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Daniele Caprara – quale difensore di
ALESSANDRO DE BERNARDI (n. il 03/12/1964), di MANUELA NICCOLAI (n. il
15/03/1964) e di NATASCIA DE BERNARDI (n. 07/03/1990) – avverso
l’ordinanza del Tribunale della libertà di La Spezia, in data 18.11.2015.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Pietro Gaeta, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con
rinvio per nuovo esame.

Osserva:

Data Udienza: 05/07/2016

In data 28/07/2015 e 31/07/2015 venivano effettuati due sequestri, delle
cose indicate nei provvedimenti impugnati, a carico di Alessandro De Bernardi, di
Manuela Niccolai e di Natascia De Bernardi indagati per i reati di ricettazione,
falso e truffa.
Avverso tali provvedimenti gli indagati proposero istanza di riesame, ma il
Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 18/11/2011, dichiarò inammissibile
l’istanza di riesame relativa al sequestro del 28/07/2015 perché tardiva e
respinse, invece, l’istanza di riesame relativa al sequestro del 31/07/2015.

Ricorre per cassazione il difensore degli indagati deducendo l’apparenza
della motivazione sulle finalità probatorie del sequestro. Rileva, inoltre, la
stessa carenza motivazionale per la sussistenza del fumus connmissi delicti.
Il ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnato
provvedimento.

Motivi della decisione

1.

Il difensore degli indagati impugna avanti a questa Corte il

provvedimento del Tribunale del riesame nella sua integralità, chiedendone
l’annullamento senza alcuna specificazione. Però, nel ricorso non propone alcuna
doglianza in merito alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza relativa al
sequestro del 28/07/2015 del Tribunale di La Spezia. Pertanto si deve dichiarare
inammissibile l’impugnazione relativa a tale sequestro. Non consegue da tale
dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese in quanto viene accolta una parte del ricorso. Invero questa Suprema
Corte ha più volte affermato che al parziale accoglimento dell’impugnazione
dell’imputato deve conseguire l’esclusione della sua condanna alle spese del
procedimento di impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. dep. 02/07/1997 – Rv. 207947).
2.

Il ricorso relativo al sequestro del 31/07/2015 è, invece, fondato e

va, pertanto, accolto.
3.

Si deve preliminarmente osservare che in tema di impugnazione di

misure cautelari reali, l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del
fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si
traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez.
3, Sentenza n. 28241 del 18/02/2015 Cc. – dep. 03/07/2015 – Rv. 264011).
4.

Orbene nel caso di specie nell’ordinanza impugnata, il Tribunale non

prende per nulla in considerazione la documentazione prodotta dai ricorrenti
(allegata al verbale dell’udienza del Tribunale della Libertà) per dimostrare la

2 •

legittima provenienza di quanto sequestrato, né fornisce alcuna motivazione
sulla persistenza del fumus commissi delicti alla luce di quanto sostenuto dai
ricorrenti nell’istanza di riesame relativa al sequestro del 31/07/2015.
Per quanto sopra esposto si è, allora, in presenza di una violazione di legge
per mancanza di motivazione e conseguentemente

A

deve annullare il

provvedimento impugnato relativo al sequestro del 31/07/2015 con rinvio al

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del 31/07/2015 con
rinvio al Tribunale di La Spezia, Sezione per il riesame dei provvedimenti
coercitivi, disponendo l’integrale trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.
Dichiara inammissibile il ricorso con riguardo al sequestro del 28/07/2015.

Così deliberato in camera di consiglio, il 05/07/2016.

Tribunale di La Spezia per un nuovo esame.

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