Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30304 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30304 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Falconieri Giuseppe

nato il 18.9.1952

avverso l’ordinanza del 25.9.2013
della Corte di Appello di L’Aquila
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P. G., dr. Gianluigi Pratola, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il Falconieri, denunciando la violazione delle norme processuali
stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
Erroneamente la Corte territoriale fa decorrere il termine di giorni 45 per proporre
impugnazione dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Non tiene conto,
infatti, della legislazione di emergenza per il territorio “aquilano” a seguito degli eventi sismici
dell’aprile 2009. A norma dell’art.5 D.L.n.39 del 28.4.2009, come modif. dalla legge di
conversione n.77 del 24.6.2009, per i soggetti che, alla data del 5.4.2009, erano residenti o
svolgevano attività lavorativa nei territori individuati con provvedimento di cui al comma 1, il
decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, rimaneva
sospeso dal 6.4.2009 al 31.7.2009.
Nella fattispecie in esame trova certamente applicazione tale disposizione, in quanto l’imputato
ed i suoi difensori, nominati prima del sisma, risiedevano in uno dei Comuni individuati con
decreto del Commissario delegato n.3 del 16.4.2009 ed ivi esercitavano l’attività professionale.
Inoltre i termini processuali erano, altresì, sospesi dall’1.8 al 15 settembre ai sensi dell’art.1
L.742/1969.
Il termine di giorni 45 per proporre appello decorreva, pertanto, dal 16.9.2009.
Conseguentemente, l’impugnazione, depositata in data 30.10.2009, era tempestiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come ha ricordato anche il ricorrente, a norma dell’art.5 comma 3 del D.L. 28.4.2009, conv.
con modif. in L.24.6.2009 n. 77, “Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,
avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione
nei Comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti
contrattuali, è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. E’ fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da
parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l’inizio
stesso è differito alla fine del periodo”.
Il successivo comma 6 prevede, poi, che “Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009,
una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei
comuni individuati ai sensi dell’articolo 1: a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i
termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo
svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo
quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei
loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009”.
2.1. La sospensione dei termini, ricorrendo le condizioni sopra indicate, operava pertanto di
diritto.
Non pertinente è il richiamo, contenuto nella requisitoria scritta del P.G., della sentenza di
questa Corte (Sezione 1 n. 44568 del 9.12.2010), secondo cui grava sul soggetto che richiede
la restituzione nel termine per l’impugnazione, adducendo una causa di forza maggiore, l’onere
di provare il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione
(In motivazione, in una fattispecie in cui la causa di forza maggiore era costituita dal

2

1. Con ordinanza del 25.9.2013 la Corte di Appello di l’Aquila dichiarava inammissibile l’appello
proposto da Falconieri Giuseppe avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, in composizione
monocratica, emessa il 16.3.2009, con la quale l’imputato appellante era stato condannato alla
pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art.515 c.p.
Rilevava la Corte territoriale che l’impugnazione, depositata in data 30.10.2009, era tardiva, in
quanto il termine di 45 giorni per proporre appello (decorrendo il dies a quo dalla scadenza del
termine di 30 giorni per il deposito della motivazione) era ampiamente decorso.

3. Come dà atto la Corte territoriale nell’ordinanza con cui ha dichiarato inammissibile
l’appello, il termine di giorni 45 per proporre impugnazione iniziava a decorrere durante il
periodo di sospensione sopra indicato (essendo stata la sentenza del Tribunale di Pescara
emessa il 16.3.2099 con termine di giorni 30 per il deposito della motivazione).
Non è, poi, in contestazione che l’imputato ed i suoi difensori risiedessero in uno dei Comuni
individuati con Decreto del Commissario delegato n.3 del 16.4.2009.
sospeso fino al 31.7.2009 e
Il termine per proporre impugnazione era, pertanto,
ulteriormente, ai sensi della L.742/1969, dall’1.8 al 15.9.2009.
L’appello, depositato in data 30.10.2009, era, quindi, tempestivo.
4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di L’Aquila per la trattazione del gravame.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Atti alla Corte di Appello di L’Aquila.
Così deciso in Roma il 19.6.2014

terremoto aquilano del 6.4.2009, si precisa che l’onere poteva essere assolto acquisendo una
certificazione attestante l’irreperibilità del fascicolo o l’impossibilità di averne copia,
richiedendola al cancelliere adito al presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti
giudiziari, istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L’Aquila).
Ma la fattispecie esaminata riguardava un imputato detenuto (agli arresti domiciliari), il
quale chiedeva di essere rimesso in termini ex art.175 comma 1 c.p.p. ; e, quindi, come
stabilito dalla norma, aveva l’onere di provare l’esistenza di una causa di forza maggiore.
Per gli imputati detenuti, infatti, non operava la sospensione, come espressamente previsto
dall’art.5 comma 7 D.L.28.4.2009, conv. in L. n.77/2009 ( “..la sospensione, di cui ai commi 5
e 6, non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo,
per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare”).

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