Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30304 del 05/07/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30304 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Golemi Nardian nato in Albania il 7/7/1981
avverso la ordinanza della Corte d’appello di Perugia del 22/12/2015;
Sentita la relazione del consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del Procuratore Generale per l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/12/2015 la Corte d’Appello di Perugia dichiarava
l’inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza della Corte di
Appello di Roma del 29/12/2011 irrevocabile il 9/12/2011 con la quale era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 628 commi 1 e 3
cod. pen. e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed € 520,00 di
multa.
1.1. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione
l’imputato evidenziando come la revisione debba considerarsi ammissibile
ove l’esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la
colpevolezza dell’imputato a causa dell’insufficienza, incertezza o
contraddittorietà delle prove raccolte a suo carico con riferimento
all’impossibilità che l’imputato si trovasse in Italia il giorno della rapina.
2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

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Data Udienza: 05/07/2016

RITENUTO IN DIRITTO
1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere

manifestamente infondato il motivo proposto. Difatti la Corte territoriale ha
esaustivamente argomentato in ordine all’irrilevanza della prova nuova
volta a dimostrare la presenza dell’imputato in Albania nel giorno
immediatamente precedente a quello in cui si verificarono i fatti per i quali
si è proceduto; in tale direzione nel provvedimento impugnato è stato

raggiungere Roma il giorno successivo, ove nella nottata è stata consumata
la rapina in questione. La decisione si pone perfettamente in linea con la
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in base alla quale in tema di
revisione, il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni
proprie del processo revisionale, per cui, ove le “nuove prove” risultano
inidonee ad inficiare l’accertamento del fatto, il giudice della revisione è
legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la
richiesta (sez. 3 n. 20467 del 4/4/2007, Rv. 236673).
2. All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Roma, 5 luglio 2016

evidenziato che l’imputato ben poteva trovarsi in Albania il 16/11/2007 e

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