Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30302 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30302 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMERO LEDESMA JAVIER IGNACIO N. IL 19/04/1973
avverso l’ordinanza n. 755/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
11/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
10e/sentite le conclusioni del PG Dott. A – o Rjjc.A.,, —tsre,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza dell’11ottobre 2013 il Tribunale di Lecce – Sezione Riesame – rigettava
il ricorso proposto nell’interesse di ROMERO LEDESMA Javier Ignacio – indagato per il reato di
associazione per delinquere (art. 416 commi 1°, 3° e 4° cod. pen.) finalizzata alla realizzazione
di impianti fotovoltaici in violazione delle procedure di cui all’art. 12 comma 3 del D. Lgs.

danno dello Stato – avverso l’ordinanza del 13 settembre 2013, rimasta ineseguita per lo stato
di latitanza dell’indagato, con la quale il GIP del Tribunale di Brindisi aveva emesso la misura
cautelare della custodia in carcere.
1.2 Il Tribunale leccese, richiamata in parte qua l’articolata motivazione dell’ordinanza di
custodia cautelare in carcere e disattesa in via preliminare una eccezione di nullità sollevata
dalla difesa del ROMERO LEDESMA relativa ad un asserito difetto di motivazione dell’ordinanza
medesima con specifico riferimento al quadro indiziario, ricostruiva il quadro normativo di
riferimento (costituito dal complesso di norme urbanistiche e di settore riguardante la
realizzazione di impianti fotovoltaici) con specifico riferimento alla materia delle autorizzazioni
indispensabili per la loro realizzazione, così pervenendo alla conclusione che all’epoca dei fatti
(estate del 2008) quando la S.A.E.E s.r.l. (società della quale il ROMERO sarebbe divenuto
successivamente amministratore e legale rappresentante subentrando ad uno degli originari
soci) sarebbe stato necessario il rilascio della Autorizzazione Unica Regionale e non della
semplice D.I.A. (procedura seguita dalla società a seguito di una parcellizzazione dei terreni in
distinte aree sui superficie compatibile con una produzione energetica inferiore ad un MWe), in
vista della fruizione, da ritenere indebita in violazione dell’art. 316 ter cod. pen., di incentivi
concessi dal GSE (Gestore Servizi Energetici s.p.a.) sul presupposto non veridico di una
conformità degli interventi alla normativa urbanistica e del possesso, in realtà insussistente,
del necessario titolo abilitativo edilizio.
1.3 Muovendo da tali premesse il Tribunale ribadiva la sostanziale unitarietà dell’impianto
realizzato, solo in apparenza riferibile a singoli interventi su distinte aree, peraltro tra loro
contigue: ne conseguiva, a giudizio del Tribunale, la configurabilità anche del delitto
associativo (la cui sussistenza era stata posta in discussione dalla difesa, in quanto si sarebbe
trattato non già di associazione per la commissione di delitti, ma di contravvenzioni, nella
specie urbanistica ed ambientale, come tale, non prevista dal codice penale). Ricostruiva, a
tale proposito, la struttura della societas sceleris, ripercorrendo e rivisitando i ruoli dei soci
della S.A.E.E. s.r.l. ed i rapporti tra gli altri indagati, ivi compreso per quanto qui rileva, il
ROMERO LEDESMA subentrato al socio SALA Roberto (già amministratore della ENERGETICA
WING s.r.l. e della ENERGETICA WING II s.r.l. e di seguito delle società proprietarie degli
impianti fotovoltaici) e qualificava sotto il profilo penale il ruolo rivestito dal ROMERO LEDESMA
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387/03, oltre che alla commissione dei delitti di falso ed indebite percezioni di erogazioni a

nella commissione del delitto. Infine, ribadiva la sussistenza delle esigenze cautelari non solo
con riguardo al pericolo di fuga, stante la latitanza del ROMERO LEDESMA, ma anche al
pericolo di reiterazione di condotte delle stessa specie in relazione alle modalità esecutive
attuate.
1.4 Ricorre avverso l’ordinanza suddetta l’indagato a mezzo del proprio difensore di fiducia
con articolati motivi che, qui di seguito, sinteticamente si espongono. A) carenza assoluta di
motivazione in ordine alla rilevata insussistenza di un unico centro di interessi come invece

alla perpetrazione di illeciti penalmente rilevanti nella installazione degli impianti fotovoltaici.
Del tutto errata, oltre che carente sul piano motivazionale, la ricostruzione operata dal
Tribunale salentino in merito alla struttura organizzativa della ritenuta associazione
delinquenziale, non mancando di rilevare come, quanto meno sotto il profilo soggettivo, il
ROMERO LEDESMA, nel subentrare al precedente amministratore, si fosse trovato di fronte a
D.I.A. già richieste sotto la vigenza della precedente normativa (che consentiva, per l’appunto,
per quanto afferisce alla Regione Puglia la realizzazione degli impianti), di guisa che nessun
interesse avrebbe potuto avere l’odierno ricorrente (amministratore della GSF SICAR s.a.r.I.)
all’aggiramento della disciplina autorizzativa ritenuto, invece, dal Tribunale. B) Violazione di
legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 416 cod. pen.) per
avere il Tribunale ritenuto configurabile il fumus criminis in mancanza del requisito della
indeterminatezza del programma criminoso: a giudizio della difesa, si sarebbe in presenza, a
tutto voler concedere, di un unico disegno criminoso comprendente più violazioni della
medesima violazione di legge e di diverse disposizioni di legge con conseguente sussumibilità
della condotta nella diversa ipotesi di concorso di persone nella commissione di reati. C)
Violazione di legge per illogicità manifesta della motivazione in punto di valutazione delle
esigenze cautelari – con esplicito riferimento alla possibilità di commissione di fatti della stessa
specie – avendo il Tribunale omesso di considerare la mancanza di uno specifico ruolo
gestionale del ROMERO LEDESMA nella società GSF SICAR s.r.l. oltre che la intervenuta
dismissione di socio azionista. D) Vizio analogo con riferimento alla ritenuta esigenza
rappresentata dal pericolo di fuga, osservando che non poteva qualificarsi il ROMERO LEDESMA
come latitante (come invece affermato dal Tribunale) in quanto questi, già dal 2009, viveva
con la famiglia nella Repubblica Popolare Cinese, sicchè il mancato rientro in Italia in epoca
successiva alla emissione del provvedimento restrittivo non avrebbe potuto essere interpretata
– come invece aveva ritenuto il Tribunale – come volontà del ROMERO di sottrarsi alla
giustizia. Osserva ulteriormente la difesa che, in ogni caso, la motivazione di tale esigenza è
carente anche sotto il diverso profilo che la nazionalità straniera dell’indagato sarebbe, di per
sé, indice sintomatico del pericolo di fuga, mentre nessuna rilevanza poteva assumere la
circostanza che alcune società del gruppo GSE SICAR s.r.l. avessero sede all’estero in diverse
Nazioni anche extraeuropee.

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ritenuto dal Tribunale che aveva ipotizzato in modo del tutto erroneo la necessità di ricorrere

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che qui di seguito si enunciano
2. Va, anzitutto, premesso che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali,
come ripetutamente affermato da questa Corte Suprema, è consentito il ricorso in sede di
legittimità in ordine alla consistenza indiziaria o per violazione di legge (sotto il profilo della sua
inosservanza e/o erronea applicazione), ovvero per manifesta illogicità della motivazione,
fermo restando il divieto di formulare censure in fatto miranti ad una alternativa ricostruzione

questa Corte quindi quello di verificare se il percorso argomentativo seguito dal giudice del
riesame per la parte riguardante la consistenza dei gravi indizi sia il frutto di una valutazione
logica rispetto alle risultanze probatorie (per tutte Sez. 6^ 8.3.2012 n. 11194, Lupo, Rv.
252178).
3. Quanto, poi, alla identificazione dei gravi indizi di colpevolezza sufficienti per giustificare
il mantenimento della misura cautelare – premesso che si tratta di un concetto del tutto
diverso rispetto ai gravi indizi richiesti per la affermazione della penale responsabilità – deve
farsi riferimento, in questa particolare fase processuale, alla consistenza indiziaria come
sintomatica di una qualificata probabilità in ordine alla responsabilità ed attribuibilità del fatto
all’indagato relativamente ai reati di cui alla contestazione provvisoria (Sez. 4^ 12.7.2013 n.
38466, Kolgjini, Rv. 257576): per completezza, va dato atto di un contrastante indirizzo nella
giurisprudenza di questa Corte in ordine alla applicabilità, o meno, con riferimento all’adozione
di misura cautelare personale, del comma 2 dell’art. 192 cod. proc. pen. i n correlazione con
l’art. 273 comma 1 bis stesso codice (nel senso della non applicabilità del citato comma 2
stante il mancato richiamo dell’art. 273 comma 1 bis, v. da ultimo oltre a Sez. 4^ 38466/13
cit., anche Sez. 5^ 5.6.2012, Fracassi e altri, Rv. 253511; Sez. 2^ 15.3.2013 n. 26764, Ruga,
Rv. 256731; nel senso opposto della operatività del menzionato comma 2 dell’art. 192 in
presenza di prove “indirette” v. da ultimo, Sez. 4^ 18.7.2013 n. 31448, Ficara, Rv. 257781;
idem21.6.2012 n. 40061, P.M.T. in proc. Tritella, Rv. 253723).
4. Alla stregua di tali principi di diritto, occorre, allora, vedere se il Tribunale del Riesame
si sia attenuto a quei criteri di valutazione sopra esposti: la risposta nel caso in esame non è
positiva con specifico riferimento al capo di imputazione provvisoria riguardante il delitto
associativo.
4.1 Secondo quanto è dato leggere nella ordinanza impugnata, l’ipotizzata associazione,
della quale avrebbero originariamente fatto parte soggetti diversi dall’odierno ricorrente il
quale sarebbe subentrato ad uno dei soci della S.A.E.E. s.r.l. (SAIJA Roberto) quale
amministratore in quasi tutte le società impegnate nell’acquisto degli impianti oggetto del
procedimento in esame (v. pag. 14 dell’ordinanza impugnata), sarebbe sorta negli anni 20072008 con il programmato scopo di ottenere erogazioni pubbliche mediante violazione della

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della vicenda processuale rispetto a quella effettuata dal giudice del riesame. Compito di

disciplina urbanistica di settore e la realizzazione dei delitti di falso volti ad indurre in errore gli
enti pubblici competenti in ordine al possesso in capo ai richiedenti del requisiti richiesti dalla
legge per la costruzione di impianti fotovoltaici, onde poter beneficiare degli incentivi richiesti
(vds. pag. 12 dell’ordinanza suddetta). Nel programma delittuoso, oltre alla finalità principale
di ottenere incentivi statali, non conseguibili per la irregolarità degli impianti da realizzare
rispetto alla normativa urbanistica, rientrava anche la commissione di future false attestazioni
relative alla conformità urbanistica degli interventi suddetti e false attestazioni circa la data di

4.2 Si legge a pag. 14 dell’ordinanza impugnata che, in conclusione, il Tribunale sarebbe
pervenuto alla conferma dalla ipotesi associativa prospettata dalla Pubblica Accusa sulla base
di tre elementi: a) vincolo associativo stabile destinato a durare anche oltre la realizzazione dei
delitti programmati; b) indeterminatezza del programma criminoso; c) esistenza di una
struttura organizzativa con suddivisione dei ruoli tra i consociati, volta ad attuare il fine
dell’associazione medesima.
4.3 Si tratta di affermazioni che, al di là della evidente astrattezza in linea di principio con
riferimento alla nozione penalistica delineata nell’art. 416 cod. pen., non sembra affatto in
linea con quanto affermato nelle pagine precedenti dal Tribunale del Riesame secondo cui
“l’organizzazione costituita all’epoca dei fatti avesse il fine suindicato è reso palese dalla
assoluta prevedibilità, in virtù del quadro normativo vigente e della concreta previsione in
considerazione delle specifiche condotte assunte dagli indagati, di quanto sarebbe poi occorso
successivamente e dei delitti che inevitabilmente (al fine di giungere all’obiettivo
programmato: la percezione degli incentivi statali) sarebbe stato necessario porre in essere”.
(così, testualmente pag. 12 dell’ordinanza sub paragrafo 11).
4.4 Si è dunque in presenza di una affermazione assertiva che dà per scontato uno
specifico ruolo degli originari associati nella ricerca dei terreni siti nel territorio brindisino, poi
concessi in locazione alle società che, sulla base della presentazione di singole D.I.A., hanno
realizzato gli impianti fotovoltaici nel territori interessato.
4.5 E, a conferma della apoditticità dell’affermazione di cui sopra, non può non
sottolinearsi che in effetti il Tribunale non spiega – se non in termini genericissimi – quali
fossero i reati-fine dell’associazione (si tratta di mere enunciazioni dettate dall’intuitività); né
chiarisce adeguatamente se in effetti quelle erogazioni siano state chieste ed ottenute e
soprattutto – di fronte alle precise contestazioni della difesa volte a prospettare la sussistenza,
a tutto concedere, di una ipotesi concorsuale – nessuna argomentazione degna di tal nome
viene sviluppata.
4.6 La lacuna sopra detta appare ancora più evidente con riferimento alla posizione
dell’odierno ricorrente che risulta essere subentrato nella posizione di uno dei presunti
associati (il SAIJA) dopo alcuni anni.
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ultimazione dei lavori indispensabili ai fini dell’ottenimento di quelle provvidenze.

4.7 Viene dato per certo – ma senza che tale affermazione assuma la rilevanza attribuita
dal Tribunale – che il ROMERO LEDESMA, nell’attivare la procedura necessaria al fine di della
richiesta al Gestore Servizi Energetici s.p.a. (GSE) dell’erogazione degli incentivi statali
riguardanti gli impianti, avrebbe presentato attestazioni false circa la data di ultimazione dei
lavori per dimostrare il rispetto della normativa urbanistica e per potere beneficiare del
Secondo Conto Energia (pag. 14 dell’ordinanza impugnata).
4.8 Se, però, può dirsi corretta la prospettazione del reato di falso a carico del ROMERO,

facendo, il ROMERO avrebbe consapevolmente partecipato all’associazione, desumendosi ciò
dal ruolo di vertice assunto dal ROMERO LEDESMA in tutte le società operanti in quel settore (il
riferimento è, anzitutto, alla GLOBAL SOLAR FUND S.c.a SICAR con sede legale nel Granducato
di Lussemburgo, controllante la SOLAR PUGLIA I S.a.r.l. e la SOLAR PUGLIA II S.a.r.I.,
rispettivamente socie uniche della ENERGETICA WING s.r.l. e della ENERGETICA WING II s.r.l.
controllanti, a loro volta, tutte le società proprietarie degli impianti fotovoltaici realizzati in
precedenza.
4.9 Non appare, quindi, adeguatamente motivata, se non sulla base di un principio di
transitività (SADA Roberto è il dominus precedente che avrebbe aderito al programma iniziale
e il ROMERO LEDESIMA, subentrandogli con il ruolo apicale precedentemente descritto e
ponendo in essere le condotte delittuose accertate dalla P.G. (i delitti-fine) avrebbe
perpetuato, condividendone gli scopi, il ruolo associativo all’interno dell’organizzazione).
4.10 In questo senso appare, allora, corretta la deduzione della difesa circa la necessità di
verificare – dati per scontati i compiti svolti dal ROMERO LEDESMA dopo il subentro – se non
fosse il caso di ipotizzare un concorso di persone nel reato continuato caratterizzato da una
identità ed unicità del disegno criminoso (così pag. 12 del ricorso): altro è parlare di identico
modus operandi ed altro è individuare le interconnessioni soggettive tra il ROMERO LEDESMA e
gli altri sodali e la presunta associazione (o almeno alcuni dei soggetti rivestenti ruoli specifici
– i cd. “sviluppatori”). Sul punto le argomentazioni del Tribunale sono sostanzialmente assenti.
5. Le apodittiche affermazioni del Tribunale non danno, dunque, adeguato conto della
indeterminatezza del programma necessario per la configurabilità del delitto associativo: né
appare sufficiente a superare tali obiezioni la laconica affermazione del Tribunale secondo la
quale il ruolo di vertice assunto dal ROMERO LEDESMA ed i compiti in concreto da lui svolti per
la richiesta e l’ottenimento delle erogazioni pubbliche dimostrerebbe la consapevolezza
dell’odierno ricorrente “alla luce delle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi” [pag.
15 dell’ordinanza impugnata] che i singoli impianti fotovoltaici costituissero in realtà un unico
impianto per la cui realizzazione era insufficiente la serie di D.I.A. occorrendo invece
l’autorizzazione unica regionale con riferimento alla Regione Puglia. (pag. 15 cit.).

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costituisce un vero e proprio salto logico l’affermazione successiva secondo la quale, così

6. Per mera completezza è utile ricordare che vicenda analoga a quella oggi in esame
riguardante altro indagato per i medesimi fatti (COPPOLINO Francesco) è stata oggetto di
analisi da parte di questa stessa Sezione a seguito del ricorso proposto dal nominato indagato
avverso l’ordinanza confermativa della misura cautelare: in tale sede il provvedimento in
questione – in quanto carente di motivazione tanto per il profilo indiziario relativamente al
delitto associativo, quanto per quello afferente alle esigenze cautelari – è stato annullato con
rinvio con sentenza n. 11571/14 del 7 febbraio 2014, Coppolino, non massimata.
7. Sebbene l’accoglimento dei motivi afferenti alla illogica e carente motivazione in punto
di sussistenza della gravità indiziaria (anche con riferimento al profilo afferente alla
consapevolezza del ROMERO LEDESMA di essere entrato a far parte ex post di una
associazione delinquenziale) assorba i motivi afferenti agli aspetti riguardanti le esigenze
cautelari, anche sotto quest’ultimo aspetto il provvedimento impugnato si presenta carente di
motivazione, anzitutto in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie, avuto riguardo alla intervenuta fuoriuscita del ROMERO LEDESMA da ruoli di
gestione societaria della GSF (GLOBAL SOLAR FUND) SICAR S.c.a., nonché alla circostanza
documentata in atti che il detto indagato non era più azionista delle società controllate da detta
compagine. Né può essere sufficiente, come osservato dalla difesa del ricorrente, la circostanza
evidenziata dal Tribunale della possibilità che in altri settori energetici o comunque afferenti a
rapporti con le Pubbliche Amministrazioni il ROMERO LEDESMA possa tornare a delinquere
attraverso condotte analoghe a quella esaminata dal Tribunale: manca, oltretutto, quel
requisito della concretezza ed attualità del pericolo che il Tribunale si è limitato a valutare in
astratto e che invece l’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte esige come
regola imperativa.
7.1 Ma anche l’aspetto afferente al concreto pericolo di fuga non appare meritevole di
apprezzamento sotto il profilo motivazionale, tenuto conto della posizione anagrafica
dell’indagato che lo vedeva vivere già da tempo all’estero (Repubblica Popolare Cinese) sin dal
2009 (e dunque ben prima che venissero poste in essere le condotte a lui attribuite), sicchè
nessuna specifica motivazione ha ritenuto di rendere il Tribunale su tale punto, essendosi
limitato a prendere atto del suo allontanamento dall’Italia qualificato come sintomatico della
volontà di sottrarsi alla esecuzione della misura e qualificando il ROMERO LEDESMA come
latitante. Peraltro circostanze quali la nazionalità straniera dell’indagato o le sue ingenti
disponibilità finanziarie o la rete di conoscenze anche internazionali valorizzate dal Tribunale
per confermare il pericolo di fuga appaiono in contraddizione con quanto affermato dal giudice
del riesame in ordine alla riconosciuta rilevanza delle argomentazioni difensive riguardanti altri
significativi aspetti attinenti alla situazione anagrafica e logistica dell’indagato.
8. Conclusivamente l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Lecce
che in questa sede dovrà colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate uniformandosi ai
principi di diritto ed alle regole interpretative enunciate da questa Corte.

6

. .

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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