Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30301 del 01/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30301 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NORKUS KAROLIS N. IL 05/01/1997
avverso la sentenza n. 1503/2015 GIP TRIBUNALE di TRENTO, del
05/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. frr

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 01/04/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.
L’imputato chiede in questa sede una diversa determinazione (in senso più
favorevole) della pena lamentando che il giudice non avrebbe applicato le
attenuanti soggettive, così infliggendo una pena che è in misura uguale a
quella dei propri coimputati.
Il ricorrente non tiene conto del consolidato principio condiviso da questo
collegio, per il quale “La richiesta di applicazione di pena patteggiata
costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a
conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né
revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti – e, quindi, anche al p. m. – prospettare questioni e
sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica
qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e
comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della
pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la
semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei
termini dell’accordo intervenuto fra le parti”. [Cass. pen., sez. VI, 3.11.1998.
Gasparini].
La decisione impugnata risponde ai requisiti di legge né la parte denuncia
che il giudicante abbia erroneamente recepito il contenuto dell’accordo
raggiunto fra le parti.
Ogni altro aspetto dedotto dal ricorrente, riconducibile all’applicazione
dell’art. 656 cod. proc. pen. (alla luce delle innovazioni introdotte con la
legge 94/2013), esula dal giudizio di legittimità promosso in questa sede in
relazione alla sentenza impugnata, risolvendosi in questioni che riguardano la
futura esecuzione della sentenza in esame che non è ancora passato in
giudicato.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
2.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la
sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi
nella condotta processuale del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi
descritta.

L’imputato NARKUS Karolis, personalmente ricorrendo per Cassazione
avverso la sentenza di cui in epigrafe chiede la ridetenninazione della pena
in senso più favorevole al fme di poter beneficiare della sospensione
condizionale.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1.4.2016

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