Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30300 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30300 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRANITO MASSIMO N. IL 11/02/1971
avverso la sentenza n. 2113/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
v9,1,11- 1`5‘s-i”;144 ‘2—
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

91)

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Milano con sentenza 16.7.2012 – per quanto ancora
interessa – ha confermato la colpevolezza di Granito Massimo per il reato di concorso
in acquisto di 3 kg di cocaina, rigettando la richiesta subordinata di riduzione della
pena inflitta.
Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione denunziando, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. e) cpp, l’omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle
attenuanti generiche formulata nell’atto di appello.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La funzione delle attenuanti generiche è quella di adeguare la pena al caso
concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi.
Nel caso di specie, con l’atto di appello l’imputato aveva domandato “la congrua
riduzione della pena inflitta, previa concessione delle attenuanti generiche” (v. pag. 3)
E la Corte d’Appello (cfr. pag. 36 della sentenza) ha disatteso la richiesta di
riduzione della pena inflitta (chiesta, come appare evidente, come conseguenza della
applicazione delle attenuanti generiche), sottolineando “la gravità dei fatti e l’elevata
capacità a delinquere in concreto dimostrata dall’imputato, il quale, subito dopo avere
terminato l’esecuzione di pene precedentemente inflittegli e nonostante la fruizione di
affidamento in prova ai Servizi Sociali, ha immediatamente ripreso la commissione di
gravi condotte illecite: ha pertanto ritenuto non eccessiva la pena di anni sei di
reclusione comprensiva dell’aumento per la continuazione con il reato per il quale era
stato arrestato in flagranza il 6.10.2004”.
E’ evidente che un tale percorso argomentativo, fondato sulla gravità del reato e
sulla capacità a delinquere del colpevole (cioè su precisi parametri elencati dall’art. 133
cp), e come tale sicuramente idoneo a giustificare il trattamento sanzionatorio, è
indicativo non già di omessa motivazione sulla richiesta di attenuanti generiche
(avanzata come premessa per la riduzione di pena), ma di una valutazione negativa e,
implicitamente, del suo rigetto.
Del resto, questa Corte già da tempo ha affermato che deve ritenersi rigettata con
motivazione implicita la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in presenza
di adeguata motivazione circa la richiesta della attenuazione del regime sanzionatorio,
basata su analogo ordine di motivi (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 2840 del 21/02/1997 Ud.
dep. 25/03/1997 Rv. 207668).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12.6.2014.

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