Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30299 del 12/07/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30299 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
BOTTINI MELCHIORRE SALVATORE N. IL 15/04/1976

avverso la sentenza n. 1594/2004 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 27/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.MASSIMO
GALLI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 12/07/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione BOTTINI Melchiorre Salvatore avverso la sentenza della Corte
d’appello di Catania che in data 27.3.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Caltagirone che lo aveva condannato per concorso in estorsione aggravata, gli concedeva
all’imputato le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata
aggravante e per l’effetto gli riduceva la pena.

1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione
istruttoria al fine di disporre una perizia sullo stato dei luoghi;
2.

violazione di legge in ordine alla valutazione della prova. Lamenta che non è stato
raggiunto una sufficiente certezza in ordine alla colpevolezza dell’imputato
considerata l’assoluta contraddizione delle testimonianze rese in dibattimento.

3.

violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto che doveva ritenersi
un’estorsione tentata e non consumata

Il ricorso è inammissibile. Non può che ribadirsi che la funzione dell’indagine di legittimità
sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati
dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì
quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione
siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argonnentative adeguate,
che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la
congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata
dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto
logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).
Così come non può che ribadirsi che la decisione istruttoria del giudice di appello è
censurabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il solo profilo della mancanza o
manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile
2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con
le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una
diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, n. 49587).
Ciò detto con riguardo al primo motivo del ricorso deve rilevarsi che la corte territoriale ha
dato conto dell’esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del
dibattimento, che è istituto eccezionale;legato al presupposto rigoroso dell’impossibilità di
decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del
1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv. 227706, N. 44313
del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).
1

L

Deduce il ricorrente:

Palese è la natura di merito delle argomentazioni, indicate nel secondo motivo, giacché
volte, a fronte ad un’esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente
valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi
accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente
accreditato con la sentenza impugnata
Corretta è la qualificazione giuridica, considerato che i giudici di merito si sono attenuti agli
insegnamenti di questa Corte che, in più occasioni, ha affermato che non esclude

inferiore a quella richiesta – da parte della vittima all’estorsore sia avvenuta sotto gli occhi
delle forze dell’ordine preventivamente allertate ed appostate, le quali peraltro non l’abbiano
impedita, ma siano intervenute soltanto dopo il conseguimento del possesso, ancorché
temporaneo, della somma da parte dell’estorsore (Cass. SSUU N. 19 del 1999 Rv. 214642;
N. 27601 del 2009 Rv. 244671)
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deliberato in Roma il 12.7.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Piercamillo DAVIGO

la consumazione del reato il fatto che la consegna del denaro – anche di una somma

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