Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30298 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30298 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAFAJ FATMIR N. IL 02/03/1978
avverso la sentenza n. 1213/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Lt?

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 24.1.2013 la Corte d’Appello di Ancona – per quanto ancora
interessa in questa sede – rigettando l’appello di Cafaj Fatmir, ne ha confermato la
colpevolezza per concorso in detenzione e cessione di stupefacenti del tipo cocaina e, in
accoglimento dell’impugnazione proposta dal P.G., ha applicato all’imputato la misura di
sicurezza dell’espulsione dallo Stato. Ha osservato in particolare che la tesi
dell’estraneità alla condotta (sostenuta dall’imputato e confermata dal concorrente Meta

installato sul’auto Mercedes alla cui guida venne sorpreso dalla Polizia Giudiziaria al
casello di Grottammare insieme al Meta al momento dell’arresto in flagranza.
Ha poi ritenuto sussistente la pericolosità in concreto ai fini della applicazione della
misura di sicurezza.
2. L’imputato, tramite il difensore, ricorre per cassazione denunziando il vizio di
motivazione per travisamento della prova in ordine all’accertamento di colpevolezza e,
quanto alla misura di sicurezza, della pericolosità. Rileva la mancanza di prova
sottoponendo a critica gli elementi valorizzati dai giudici di merito (quali il possesso del
cellulare a cui si riferivano le intercettazioni e la partecipazione al trasporto di droga a
bordo della Mercedes da lui condotta), dichiarandosi all’oscuro del carico, effettuato
dall’altro imputato che aveva il possesso dell’auto, come peraltro ammesso
espressamente dal predetto. RibaSr

la tesi del viaggio a Rimini per fare visita ad

alcuni parenti.
Sull’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione, denuncia il mancato
accertamento in concreto della pericolosità, e ribadisce di essere titolare di una attività
lavorativa e del tutto estraneo a giri di affari tra malavitosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla
coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo
logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo sulla
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti
(preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o
dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la
Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione
assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei
provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente
acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità
di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione
(cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349).

Tarnshegim (giudicato separatamente, n.d.r.) risultava smentita dai rilevamenti del GPS

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere
apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza

24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Orbene, nella fattispecie, la Corte di merito (cfr. pag. 15), partendo dal rilievo che
l’utenza telefonica non era in uso al Meta, ma al Cafaj (trovato in possesso del cellulare
al momento dell’arresto), ha desunto che tutte le conversazioni intercettate relative a
detta utenza erano da rapportare al Cafaj, ivi compresi i contatti con Elvis, abitante a
Milano.
Inoltre, sulla base dei rilevamenti del GPS installato sull’auto Mercedes, ha
ricostruito i movimenti dell’auto, con particolare riferimento ad un viaggio a Milano in
data 9.2.2008 con rientro al Sud il giorno successivo, previa una fermata a Rimini, fino a
Grottammare, dove venne fermata dalla PG con alla guida il Cafaj e il Meta come
passeggero: in quell’occasione venne rinvenuta la droga nelle intercapedini. La Corte di
merito ha disatteso la versione dell’estraneità dell’imputato, dichiaratosi all’oscuro del
carico sull’auto (versione, questa, avallata anche dal Meta, che si era addossato la
responsabilità esclusiva del trasporto e dell’occultamento): in proposito ha osservato la
Corte territoriale che il particolare della sosta al casello di Ravenna (a cui aveva fatto
riferimento il Meta nell’indicare il luogo di carico della droga all’insaputa del Cafaj) è
rimasto smentito dal fatto che il sistema di rilevamento satellitare non aveva registrato
l’asserito viaggio a Ravenna, il che, secondo l’apprezzamento dei giudici di merito,
rendeva falsa la versione ricostruita dagli imputati, costituendo invece un indice del
pieno coinvolgimento dei due nell’attività delittuosa, che andava così a corroborare tutte
le altre risultanze istruttorie e in particolare il contenuto delle intercettazioni telefoniche:
ha quindi ritenuto che la partecipazione del Cafaj all’incontro con Bachetti Oscar il
6.6.2007 (destinatario di una cessione di sostanza, come si evince dal capo di
imputazione, ndr) non poteva essere ritenuta casuale.
2. Sulla pericolosità in concreto, ai fini dell’applicazione dell’espulsione, la Corte

d’Appello (cfr. sentenza pag. 18), pur prendendo atto dell’esistenza, per il Cafaj, di una
attività lavorativa “arrotondata” anche col commercio delle auto, ha ritenuto sussistente
un inserimento né occasionale né marginale nel mercato degli stupefacenti, per evidenti
finalità di arricchimento e da ciò ha tratto il pericolo di un facile rientro nel giro e, quindi,
di commissione di nuovi reati. Ha in sostanza condiviso la censura del P.G. che, a sua
volta, aveva fondato la tesi della pericolosità sulle medesime circostanze evidenziate dal

n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999,

primo giudice per comminare la pena (ruolo di procacciatori in altre Regioni di
quantitativi non indifferenti e di cessionari di medio livello; professionalità manifestata
dal Cafaj nel predisporre un modesto quantitativo di cocaina da consegnare in caso di
eventuale e superficiale controllo di Polizia e ancora creazione di vani occulti per il
trasporto del più corposo quantitativo di sostanza stupefacente).
Trattasi, come si vede, sia in ordine all’accertamento di colpevolezza che di
pericolosità sociale, di una motivazione sicuramente idonea a dare conto, senza salti

del ricorrente che invece, propone essenzialmente una rilettura delle risultanze
processuali in senso favorevole alla tesi difensiva, sollecitando la Corte di legittimità ad
un ruolo che assolutamente non le compete.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12.6.2014.

logici, del percorso argomentativo seguito e pertanto la decisione si sottrae alla critica

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