Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30297 del 26/05/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30297 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dagli Avvocati Eugenio Antonio Correale e Roberto Padula,
quali difensori di A.A., avverso la
sentenza della Corte di Appello di Milano, IV Sezione penale, in data 22/02/2016.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano
Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Luigi Cuomo, il
quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’Avvocato Patrizio Nicolò, quale difensore della Parte Civile Condominio via
Solari 9, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
deposita conclusioni scritte e nota spese.
Udito l’Avvocato Eugenio Antonio Correale, difensore dell’imputata, che conclude
chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza.

Data Udienza: 26/05/2017

OSSERVA:

Con sentenza del 19/03/2014, il Tribunale di Milano dichiarò A.A. responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con
la riduzione per la scelta del rito abbreviato – la condannò alla pena di mesi 4 di
reclusione ed € 300,00 di multa. La condannò altresì al risarcimento dei danni in
favore della costituita Parte Civile, liquidato in complessivi Euro 20.000,00.

di Milano, con sentenza del 22/02/2016, confermò l’impugnata sentenza.
Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputata, deducendo: l’erroneità
della decisione con la quale si è ritenuta ammissibile la costituzione della Parte
Civile; vizi motivazionali in ordine alla ritenuta penale responsabilità, che si
fonda anche su un’erronea applicazione degli artt. 1130 e 1131 del codice civile.
I difensori dell’imputata concludono, quindi, per l’annullamento
dell’impugnata sentenza.
Il difensore della Parte Civile costituita, in data 10/05/2017 deposita
memoria ex art. 121 c.p.p., con la quale deduce: la tardività della proposizione
del ricorso; la manifesta infondatezza della doglianza sull’ammissibilità della
costituzione di parte civile; la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla
ritenuta penale responsabilità dell’imputata, doglianze che non tengono conto di
quanto affermato nelle due sentenze di merito.
Il difensore della Parte Civile costituita conclude chiedendo l’inammissibilità
o il rigetto del ricorso.

motivi della decisione

1. Si deve preliminarmente verificare se il ricorso dell’imputata sia tardivo
– e quindi inammissibile – come sostenuto dal difensore della Parte Civile nella
sua memoria, ex art. 121 del c.p.p., depositata il 10/05/2017.
1,1. In realtà il ricorso è tempestivo. Infatti, la prevalente giurisprudenza
di questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio – condiviso dal
Collegio – che in tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell’art. 599 cod.
pro. pen. una disposizione analoga a quella dell’art. 442, comma terzo, stesso

codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appella tenutosi
con le forme camerali deve essere notificata all’imputato non comparso, a norma
degli artt. 127, comma settimo, e 128 stesso codice, e dalla data della
notificazione decorre il termine per impugnare (Sez. U, Sentenza n. 1 del
19/01/2000 Ud. – dep. 28/06/2000 – Rv. 216237). Proprio sulla base di questa

Avverso tale pronunzia l’imputata propose gravame, ma la Corte d’appello

decisione delle Sezioni Unite, la sentenza di questa Corte – Sez. 1, Sentenza n.
25097 del 19/06/2007 Ud., dep. 28/06/2007, Rv. 236841 – afferma che “nel
giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato, per il
quale la legge prescrive il procedimento camerale, ai sensi dell’art. 443 c.p.p.,
comma 4, artt. 599 e 127 c.p.p., non trova applicazione l’istituto della
contumacia (Cass., Sez. 5″, 18 ottobre 1991, n. 1326, massima n. 189197;
Cass., Sez. 4″, 6 aprile 1993, n. 4741, massima n. 194163 e Cass., Sez. 4″, 26

rispetto al rito contumaciale della notificazione dell’avviso di deposito con
l’estratto della sentenza, la speciale previsione della notificazione della sentenza
all’imputato non comparso (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, massima n.
216237)”. Inoltre, in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l’imputato
non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla
notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai
sensi dell’art. 128 cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in
udienza, sicchè il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data
della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della
sentenza (Sez. 3, Sentenza n. 29286 del 27/03/2015 Cc. – dep. 09/07/2015 Rv. 264301). Nella motivazione della predetta sentenza della terza Sezione
Penale – n. 29286 del 2015 – si giustifica la decisione con argomenti pienamente
condivisi dal Collegio; argomenti che si ritiene utile riportare integralmente:
“Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione secondo la quale la
sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato celebrato in appello in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 599 c.p.p., deve essere sempre notificata all’imputato
assente. Il tema non è nuovo perché già oggetto di una pronuncia delle Sezioni
Unite penali di questa Suprema Corte che con sentenza n. 1 del 19/01/2000,
Tuzzolino A., Rv. 216237, affermarono il principio secondo il quale in tema di
giudizio abbreviato, pur mancando nell’art. 599 c.p.p., una disposizione analoga
a quella dell’art. 442, comma 3, stesso codice, anche la sentenza emessa a
conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere
notificata all’imputato non comparso, a norma dell’art. 127, comma 7, e art. 128
stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare.
Tale principio è stato ribadito da questa Sezione terza con sentenza n. 17846 del
23/03/2005, Sposetti, Rv. 231985, che ha sostenuto che in tema di giudizio
abbreviato in grado di appello, l’imputato non comparso nel procedimento in
camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito del
provvedimento, ai sensi dell’art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data
lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla
data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione

/.(0

gennaio 2005, n. 10231, massima n. 230921), risultando, peraltro, assorbente,

della sentenza. Tale principio, osserva il Collegio, si fonda sulla regola, dettata
dall’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., secondo la quale la
sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato deve essere notificata per
estratto all’imputato “non comparso”. La necessità della notificazione si
giustificava, nell’iniziale formulazione della norma, con il fatto che prima della L.
16 dicembre 1999, n. 479, non era possibile dichiarare la contumacia
dell’imputato nell’udienza preliminare, sede elettiva di definizione del processo

solo l’imputato formalmente dichiarato contumace aveva diritto alla notifica
dell’avviso dell’estratto della sentenza (art. 548 c.p.p., comma 3), era stato
previsto che la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dovesse essere
notificata all’imputato comunque assente. La specifica regola dettata dall’art. 442
c.p.p., comma 3, è rimasta inalterata anche a seguito delle (e nonostante le)
successive modifiche dell’art. 442 c.p.p., operate proprio dalla citata L. n. 479
del 1999 (art. 30, lett. a, che vi ha inserito il comma 1 bis) e dal successivo D.L.
24 novembre 2000, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4
(art. 7, che ha modificato il comma 2). Non vi sono perciò elementi per ritenere
che la persistenza della regola per la quale all’imputato a qualsiasi titolo non
comparso debba essere notificata la sentenza resa all’esito di giudizio
abbreviato, costituisca frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra
norme succedutesi nel tempo. Gli interventi normativi concomitanti e successivi
alla modifica della stessa norma (l’art. 442 c.p.p.) ma non del suo terzo comma,
impediscono di affermare il contrario. Deve perciò essere ribadito il principio di
diritto, già affermato da questa stessa Sezione e condiviso dal Collegio, secondo
il quale, in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l’imputato non
comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione
dell’avviso di deposito del provvedimento, ai sensi dell’art. 128 c.p.p., anche se
dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre
impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in
cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza”.
1,2. Dunque da quanto sopra esposto risulta chiaramente che non vi è
alcuna contraddizione nell’affermare da un lato che nel giudizio di appello contro
le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l’istituto della
contumacia dell’imputato e dall’altro che in tema di giudizio abbreviato in grado
di appello, l’imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha
diritto alla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento che definisce il
giudizio. Infatti, tale diritto dell’imputato discende – come ben evidenziato nelle
sentenze sopra citate – non dall’assenza dell’imputato, ma da una corretta
lettura degli artt 442 – comma 3 -, 127 – comma 7 – e art. 128 cod. proc. penale.

allo stato degli atti (art. 438 c.p.p.); sicché, per ovviare all’inconveniente che

Alcune delle poche sentenze di questa Corte in contrasto con quelle sopra
evocate – e, invece, condivise dal Collegio – fondqno la loro decisione
unicamente sul presupposto che nel giudizio di appello contro le sentenze
pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l’istituto della contumacia
dell’imputato senza confrontarsi con la lettura degli articoli del codice sopra
indicati (si veda, ad esempio, la Sez. 6, Sentenza n. 14830 del 26/02/2014 Ud. dep. 31/03/2014 – Rv. 259502).
Accertata la tempestività del ricorso, si deve rilevare che la prima

doglianza, relativa alla ammissibilità della costituzione della Parte Civile, è
infondata.
2,1. Infatti, come correttamente osservato da entrambi i giudici di merito
in un condominio “il potere decisionale ossia la manifestazione di volontà è
proprio dell’assemblea e non dell’amministratore che è organo esecutivo” (si
veda, ad esempio, ordinanza del Tribunale di Milano del 15/07/2013). Quindi è
evidente che l’amministratore del condominio potrà agire in giudizio anche senza
una previa autorizzazione dell’assemblea condominiale allorchè la controversia
rientri tra le attribuzioni previste dall’art. 1130 del cod. civ.; ma non è certo
illegittima e priva di valore la delibera dell’assemblea di condominio che decida di
intraprendere una qualsiasi controversia. In proposito più volte le Sezioni Civili di
questa Corte hanno affermato che l’amministratore del condominio è legittimato
senza la necessità dì una specifica autorizzazione assembleare ad agire in
giudizio nei confronti dei singoli condomini e di terzi al fine di: a) eseguire le
deliberazioni dell’assemblea del condominio; b) disciplinare l’uso delle cose
comuni così da assicurarne il godimento a tutti i condomini; c) riscuotere dai
condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;
d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Quando la controversia esorbita dai limiti indicati e riguarda obblighi esclusivi dei
singoli condomini la rappresentanza “ope legis” è esclusa (Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 9378 del 24/09/1997; Rv. 508198 – 01). Inoltre, il nuovo
amministratore di un condominio è legittimato ad agire nei confronti del
precedente per la restituzione dei documenti occorrenti all’esercizio della
gestione condominiale senza necessità di esser autorizzato con delibera
assembleare perché la legittimazione attiva processuale, conferita dall’art. 1130
cod. civ. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste – esecuzione delle
delibere dell’assemblea, cura dell’osservanza del regolamento di condominio,
amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e
manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei contributi comprende quella prioritaria ed indispensabile per l’espletamento dei singoli
momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione

2.

precedente (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13504 del 03/12/1999; Rv. 531812 01). Infine, l’amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l’osservanza
del regolamento di condominio (art. 1130, primo comma, n. 1, cod. civ.), è
legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non
adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento
condominiale contrattuale (nella specie, bar ristorante), senza la necessità di una
specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall’art.

passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso (Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21841 del 25/10/2010; Rv. 615541 – 01). Quindi nel
caso di specie l’amministratore del condominio poteva direttamente esercitare
nel giudizio penale l’azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal
condominio, ma nulla escludeva che tale azione potesse essere esercitata
direttamente dall’assemblea condominiale. D’altronde se si dovesse opinare in
modo diverso si dovrebbe concludere che l’amministratore del condominio
potrebbe, addirittura, impedire di intraprendere un’azione giudiziaria, voluta e
decisa dall’assemblea dei condomini; ma ciò sarebbe in evidente contrasto con il
dovere dell’amministratore, ex art. 1130 del cod. civ., di eseguire le deliberazioni
dell’assemblea del condominio (assemblea che, ovviamente, può anche
deliberare di promuovere una lite o di resistere ad una domanda come prevede
l’art. 1132 del cod. civ.). In proposito questa Corte (sezione penale) ha
affermato che l’amministratore di condominio può esercitare nel giudizio penale
l’azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia
all’uopo necessario uno specifico mandato assembleare, giacché egli è titolare
“ex lege” di un potere rappresentativo comprendente tutte le azioni volte a
realizzare la tutela dei diritti sulle parti comuni dell’edificio (Sez. 4, Sentenza n.
3320 del 12/12/2014 Cc. – dep. 23/01/2015 – Rv. 262124). Nella motivazione
della predetta sentenza si legge:

“Deve essere preliminarmente rilevata

l’infondatezza delle eccezioni sollevate da talune parti resistenti con riguardo al
preteso difetto di legittimazione dell’amministratore del condominio ad agire in
giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, attesa la mancanza di
un idoneo mandato dell’assemblea condominiale; sul punto, è appena il caso di
richiamare il principio fatto proprio da questa corte di legittimità, ai sensi del
quale, a norma degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., il potere rappresentativo che
spetta ex lege all’amministratore di condominio – e che, sul piano processuale, si
riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni
dell’edificio – comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, fra le quali
quelle di natura risarcitoria, con esclusione soltanto delle azioni che incidono
sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono e che non costituiscono,

1136, secondo comma, cod. civ., la quale è richiesta soltanto per le liti attive e

pertanto, atti conservativi (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 23065 del
30/10/2009, Rv. 610020)”.

Quindi anche in sede penale si riconosce la

possibilità dell’amministratore del condominio di esercitare la facoltà di agire in
giudizio per la tutela dei diritti condominiali, ma non si esclude affatto che sia la
stessa assemblea condominiale ad esercitare direttamente tale facoltà. Esercizio
diretto di tale facoltà, accettato dall’amministratore del condominio che – come
si specificherà nel paragrafo successivo – ha partecipato all’assemblea

2,2. Applicando quanto sopra rilevato al caso di specie si deve osservare
che: l’assemblea straordinaria del condominio di Via Solari n. 9 si è svolta in data
27/05/2013 alle ore 21 alla presenza dell’amministratore del Condominio M.M. e del difensore del Condomino, Avv. Patrizio Nicolò (nominato
difensore dall’amministratore del Condominio – su delega dell’assemblea
condominiale straordinaria del 16/06/2010 – al momento della presentazione
della querela); che nel corso di tale assemblea si è deciso all’unanimità di
conferire all’Avvocato Patrizio Nicolò la delega per costituirsi parte civile nel
processo a carìco di A.A.. Nel verbale della predetta assemblea
straordinaria al punto n. 1 si legge: “prende parola l’Avvocato Patrizio Nicolò che
spiega all’assemblea l’evolversi del procedimento che vede coinvolto il
condominio e la Dott.ssa A.A.. L’assemblea all’unanimità delibera di conferire
al/’Avv. Patrizio Nicolò la delega per costituirsi parte civile nel processo a carico
di A.A. per i fatti così come dettagliatamente elencati nel
decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della repubblica
presso il Tribunale di Milano Dott.ssa Perrucci in data 17/09/2012, da intendersi
integralmente richiamato nell’ambito del procedimento n. 46580/11 RGNR per il
processo che inizierà il 17/06/2013 avanti al Tribunale di Milano sezione II
penale. L’Assemblea inoltre conferma all’unanimità la nomina dell’Avv. Patrizio
Nicolò quale difensore e delibera di dar mandato all’amministratore M.M. affinché, in caso di proposte transattive da parte della Dott.ssa A.A.,
sia autorizzato a transigere per un importo non inferiore ad Euro 19.900,00”.
2,3. Da quanto sopra emerge quindi: che sia l’amministratore del
Condominio sia l’Avvocato Patrizio Nicolò hanno partecipato alla predetta
assemblea straordinaria; che l’assemblea straordinaria ha espresso in modo
chiaro ed inequivoco la volontà di conferire la procura speciale per la costituzione
di parte civile – nel processo nel quale è imputata l’odierna ricorrente all’Avvocato Patrizio Nicolò, confermato anche quale difensore dello stesso
condominio; che l’assemblea condominiale ha ben determinato l’oggetto per cui
è conferita la procura speciale e i fatti ai quali si riferisce, come previsto dall’art.
122, comma 1, del c.p.p.; che la stessa assemblea condominiale ha dato

condominiale straordinaria, che ha deliberato in tal senso.

mandato all’amministratore di accettare eventuali proposte transattive per un
importo non inferiore ad Euro 19.900,00. Orbene accertata la chiara ed
inequivoca volontà del Condominio di Via Solari di conferire la procura speciale
per la costituzione di parte civile all’Avvocato Patrizio Nicolò si deve affrontare
l’ultima questione relativa all’autenticazione della firma della scrittura privata con
la quale è stato conferita la procura speciale (scrittura privata costituita dal
verbale di assemblea di cui sopra).
2,4.

L’avvocato Patrizio Nicolò – che ha partecipato all’assemblea

straordinaria del condominio nel corso della quale, all’ unanimità, lo si è delegato
a costituirsi P.C. e lo si è nominato difensore del condominio – ha autenticato la
firma apposta sul verbale della predetta assemblea dal suo Presidente, Avvocato
Mario Pascuccí, allegando lo stesso verbale all’atto di costituzione di Parte Civile
da lui redatto e sottoscritto. Si legge infatti nella prima pagina dell’atto di
costituzione di Parte Civile: “Il sottoscritto Avvocato Patrizio Nicolò … in qualità di
procuratore speciale e difensore del condominio di via Solari n. 9, Milano come
da delibera dell’assemblea condominiale del 27/05/2013, di cui si allega verbale,
con il presente atto dichiara di costituirsi parte civile …”.

Dunque l’Avvocato

Nicolò ha correttamente autenticato la sottoscrizione della scrittura privata
(verbale dell’assemblea condominiale) rilasciatagli per la costituzione di Parte
Civile nel processo de quo. Invero il predetto Avvocato firmando l’atto di
costituzione di parte civile – che incorporava in sé anche il verbale dell’assemblea
condominiale – ha in tal modo attestato l’autenticità della firma del Presidente
dell’assemblea condominiale apposta sul predetto verbale, assumendosene ogni
responsabilità. In proposito questa Suprema Corte ha affermato che la
contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale
di affidabilità dell’atto, se il professionista sia in grado autonomamente di
attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio
assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell’atto si assume la
responsabilità (fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione
della procura speciale da parte dell’interessato e sua autenticazione da parte del
difensore; Sez. 6, Sentenza n. 29 del 27/11/2013 Cc. – dep. 02/01/2014 – Rv.
258459). Nella motivazione della predetta sentenza si afferma che “l’assunto sul
quale è basata l’eccezione di nullità dei provvedimenti impugnati, costituito dalla
rilevanza della mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale
da parte dell’interessato, e la sua autenticazione a cura del difensore, risulta
infondato, in forza di quanto già chiarito in autonome pronunce di questa Corte
sull’argomento, sulla base delle quali si è ritenuto che la contestualità della
vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità
dell’atto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21950 del 24/04/2008, Rv. 240486), ove il

8

professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della
sottoscrizione e la sua riconducibilità al suo assistito, attestazione di cui, con la
sottoscrizione dell’atto, si assume la responsabilità. Ciò in quanto, proprio la
disposizione di cui all’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., la cui applicazione si
invoca da parte del ricorrente, non richiede alcuna contestualità. Alla luce di tali
principi, la sicura non contestualità dell’autentica di firma, che fonda l’eccezione
contenuta il ricorso, e risulta dimostrata dall’attestazione del mancato ingresso
del difensore certificatore nella struttura carceraria ove Bressi era astretto,

risulta irrilevante al fine di escludere la riconducibilità alla volontà del
sottoscrittore delle richieste formulate, mentre la cesura tra quanto risulta dalla
lettura dell’atto e la sua effettiva volontà potrebbe essere dimostrata solo
attraverso la proposizione della querela di falso, al fine di contestare la
riconducibilità della firma all’apparente sottoscrittore, così effettivamente
privando della fede privilegiata la dichiarazione di autenticità formulata dal
professionista. Il percorso indicato non risulta seguito dal ricorrente, che fonda la
sua eccezione esclusivamente sulla mancanza di contestualità tra firma ed
autentica, non ponendo neppure indirettamente in dubbio di aver effettivamente
sottoscritto l’atto”.

Dunque l’Avvocato Nicolò allorchè afferma nell’atto di

costituzione di parte civile che è procuratore speciale e difensore del Condominio
di Via Solari nr. 9

“come da delibera dell’assemblea condominiale del

27/05/2013, di cui si allega verbale”, ha autonomamente attestato la genuinità
della sottoscrizione della scrittura privata allegata (verbale assemblea
condominiale) e la sua riconducibilità al suo assistito, attestazione di cui, con la
sottoscrizione dell’atto (di costituzione di parte civile) si assume la piena
responsabilità.
3.

Poiché, per quanto sopra, il ricorso non può essere considerato

inammissibile, alla data odierna è ampiamente prescritto il reato di
appropriazione indebita (che si è prescritto il 19/07/2016 – quindi in data
successiva alla sentenza di secondo grado – ma che deve dichiararsi prescritto ex art 129, I comma, del c.p.p. – perché il ricorso non è inammissibile). Pertanto
la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato
ascritto all’imputata risulta estinto per intervenuta prescrizione.
3,1.

Si deve, poi, rilevare che non ricorre alcuna delle condizioni che

renda applicabile il disposto di cui all’art. 129, II comma, del cod. proc. penale.
Infatti, entrambi i Giudici di merito, dopo aver attentamente valutato le prove
acquisite e correttamente applicato gli artt. 1130 e 1131 del codice civile, hanno
con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le
ragioni per le quali hanno ritenuto la responsabilità della ricorrente per il reato di
cui sopra (si vedano in proposito le pagine da 3 a 9 della sentenza di primo

9

grado e le pagine 6 e 7 dell’impugnata sentenza). A fronte di ciò la difesa della
ricorrente ha contestato la decisione dei giudici dei giudici di merito con
doglianze generiche e manifestamente infondate. In relazione a quanto sopra
evidenziato questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso
dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando
manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può

aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del
30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del
09/02/2012 Ud. – dep. 16/05/2012 – Rv. 253849; Sez. 5, Sentenza n. 28011
del 15/02/2013 Ud. – dep. 26/06/2013 – Rv. 255568; Sez. 2, Sentenza n. 11951
del 29/01/2014 Ud. – dep. 13/03/2014 – Rv. 259425). Inoltre, in tema di giudizio
di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal
ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n.
47204 del 07/10/2015 Ud. – dep. 27/11/2015 – Rv. 265482).
3,2.

Pertanto le statuizioni civili devono essere confermate e la ricorrente

deve essere condannata alla rifusione in favore della Parte Civile, Condominio via
Solari 9, delle spese del grado che liquida in Euro 3.510,00, oltre spese generali
nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna la ricorrente alla rifusione
in favore della Parte Civile Condominio via Solari 9 delle spese del grado, che
liquida in Euro 3.510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A.

Così deciso in Roma, il 26/05/2017.

ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA