Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30297 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30297 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL REGNO MICHELE N. IL 09/08/1956
avverso la sentenza n. 2016/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
26/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Salerno con sentenza 26.10.2012 ha confermato la
colpevolezza di Del Regno Michele in ordine al reato di omesso versamento IVA in
relazione all’anno di imposta 2005 per un importo pari a C. 92.456,00, rilevando che la
contestazione del reato di cui all’art. 10 ter D. Lvo n. 74/2000 fatta dal pubblico
ministero in dibattimento dopo la deposizione del teste riguardava un fatto diverso e
non già un fatto nuovo rispetto all’imputazione per violazione dell’art. 10 bis contenuta
nel decreto di citazione a giudizio e pertanto correttamente poteva essere fatta in

tempus commissi delicti, che la condotta posta in essere dall’imputato rientrava nella
previsione normativa dovendosi avere riguardo al 27 dicembre dell’anno successivo al
periodo di imposta di riferimento, quale termine di scadenza del versamento
dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
2.1 II Del Regno ricorre per cassazione – tramite il difensore – denunziando,
con un primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 516 cpp e la manifesta illogicità
della motivazione. Rimprovera in particolare ai giudici di merito l’errore nell’escludere
modifica dell’imputazione riguardasse un fatto nuovo omettendo di conseguenza di
assolvere l’imputato e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero.
2.2 Con un secondo motivo lamenta l’inosservanza dell’art. 2 cp perché la
contestazione era fatta risalire al giugno 2006, mentre la in questione è entrata in
vigore il 4.7.2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 80/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai
fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta
sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non
superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38
Nel caso in esame, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata,
l’importo dell’IVA evasa è pari a C. 92.456,00 e pertanto, in applicazione del suddetto
principio, non risulta superata la soglia di punibilità.
Consegue pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il
fatto non sussiste, restando logicamente assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12.6.2014.

applicazione dell’art. 516 cpp. Ha poi osservato, quanto alla doglianza relativa al

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