Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30297 del 07/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30297 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

URBINATI Paolo nato a Rimini il 10/09/1963
PELUSO Marianna nata a Roma il 19/02/1970

PARTE CIVILE: Caputo Raffaele
avverso la sentenza in data 17/10/2014 della Corte di Appello di Bologna
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Alessandro Francesco Petrillo del foro di
Rimini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 17/10/2014 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma
della decisione emessa con rito abbreviato dal gup presso il Tribunale di Rimini il
28/10/2005, appellata dagli imputati Paolo Urbinati e Marianna Peluso,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi in ordine alla
contravvenzione sub B) – porto illegale di arma – per intervenuta prescrizione e
rideterminava la pena per il residuo delitto di tentata rapina pluriaggravata, nei

Data Udienza: 07/07/2016

confronti dell’Urbinati, in un anno, sei mesi, giorni venti di reclusione ed C
400,00 di multa e, nei confronti della Peluso, in un anno, quattro mesi di
reclusione ed C 300,00 di multa, confermando la condanna di entrambi gli
appellanti al risarcimento dei danni in favore del Caputo, costituitosi parte civile,
nella misura da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di provvisionale di
C 1.000.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati,

motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione e diversa qualificazione del
tentativo di rapina nelle distinte ipotesi di danneggiamento e minaccia; 2) il vizio
di motivazione circa l’omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche sulle contestate aggravanti; 3) il vizio di motivazione relativamente al
trattamento sanzionatorio, determinato in misura eccessiva; 4) il vizio di legge
per il mancato riconoscimento alla Peluso dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.
pen.
Il ricorso è inammissibile perchè fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi
dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso
la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012).
La corte territoriale ha infatti evidenziato – sulla base delle testimonianze delle
parti offese, ritenute attendibili, e dei riscontri costituiti dalle stesse dichiarazioni
dei ricorrenti nonché dai danni riscontrati sulla vettura del Caputo – la corretta
qualificazione dei fatti in tentativo di rapina aggravata (pagg. 3/5); ha indicato le
ragioni che escludono la prevalenza delle attenuanti nel giudizio di bilanciamento
con le aggravanti e la possibilità di riconoscere alla Peluso l’attenuante di cui
all’art.114 cod. pen. (pag. 6); la congruità del trattamento sanzionatorio.
La motivazione – in realtà immune da vizi logici – è stata ritenuta, in termini
generici, inadeguata senza alcuna analisi e confutazione specifica, insistendo i
ricorrenti nell’alternativa ricostruzione in fatto della vicenda.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto
processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata
passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento
di sopravvenute cause di non punibilità quali l’eventuale prescrizione del reato
successiva alla sentenza di secondo grado.

2

tramite il comune difensore di fiducia, eccependo: 1) il vizio di legge e di

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al versamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2016.

processuali e ciascuno della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA