Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30294 del 07/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30294 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• LO VETERE Giuseppe nato a Palermo il 09/12/1974
avverso la sentenza in data 08/01/2015 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell’08/01/2015 la Corte di Appello di Palermo confermava la
decisione emessa dal Tribunale di Palermo 1’08/04/2013 con la quale l’appellante
Giuseppe Lo Vetere era stato condannato in esito a procedimento con rito
abbreviato alla pena di due anni, otto mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa
perché ritenuto responsabile di nove reati di ricettazione di assegni bancari,
unificati dal vincolo della continuazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Lo Vetere di persona,
eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine
all’individuazione dell’autore delle condotte contestate, alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen, alla derubricazione
della ricettazione in incauto acquisto, al diniego delle attenuanti generiche, Ila

Data Udienza: 07/07/2016

mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648
cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perchè fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi
dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso
la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 sent. n. 25559 del 15/06/2012

La corte territoriale ha infatti evidenziato – sulla base delle univoche
dichiarazioni delle varie parti offese e delle fatture in atti – la provenienza degli
assegni dal Lo Vetere e da costui utilizzati per far fronte a pagamenti relativi
all’attività commerciale esercitata; la sussistenza dell’aggravante del nesso
teleologico, a prescindere dalla procedibilità a querela dei reati – fine di falso e
della truffa; la consapevolezza della provenienza illecita dei titoli, idonea ad
escludere l’incauto acquisto; l’entità degli addebiti ed i numerosi precedenti
penali, a base del diniego delle attenuanti; l’importo tutt’altro che esiguo degli
assegni e, quindi, la mancanza del presupposto per la concessione della
diminuente di cui al capoverso dell’art. 648 cod. pen.
La motivazione risulta congrua e non confutata se non in termini generali, per
cui il ricorso deve considerarsi aspecifico e, quindi, inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2016.

– dep. 02/07/2012).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA