Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30291 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30291 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICCIOLINI Arturo, nato a Magliano Sabina (Rt) il 5 febbraio 1949;

avverso lat4,th n. 6796/13 del 23 settembre 2013 della Corte di appello di
Roma;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico DELEHAYE,
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente l’avv.ssa Antonella GIANNINI, del foro di Viterbo, in
sostituzione dell’avv. Alessandro GRAZIANI.
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Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma ha confermato, con sentenza del 23
settembre 2013, la decisione con la quale il Gip del Tribunale di Viterbo,
all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Picciolini Arturo alle pena di
mesi 8 di reclusione, oltre alle pene accessorie, per avere questi omesso di
versare, relativamente all’anno di imposta 2005, VIVA da lui dovuta, nella
qualità di legale rappresentante della Travaglini srl, nella misura di euro

Rilevava la Corte di appello che il Giudice di prime cure aveva
correttamente fondato la sua sentenza di condanna sul fatto che, risultando
pacificamente dovuta la indicata somma sulla base della dichiarazione IVA
presentata dallo stesso imputato, questi, informato con nota del 11 novembre
2008, del fatto che non risultava il pagamento della predetta imposta, non
aveva dato alcun seguito alla predetta nota, laddove egli avrebbe potuto
dimostrare l’avvenuto pagamento tramite la produzione della ricevuta del
mod. F24 ovvero di altro equivalente sistema di pagamento.
Avverso la predetta sentenza della Corte di appello ha interposto ricorso
per cassazione il Picciolini, tramite il proprio difensore, deducendo due motivi
di gravame.
Col primo di essi, egli deduce la illogicità o manifesta contraddittorietà
della motivazione della sentenza in punto di raggiungimento della prova della
sua penale responsabilità, affermando, in sostanza la inidoneità a tal fine della
predetta nota novembre 2008.
Col secondo motivo deduce la inosservanze di norme processuali stabilite
a pena di nullità’ in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.,
sostenendo che la Corte di appello sarebbe giunta alla sentenza di condanna
non in presenzà di prove in ordine alla sua penale responsabilità ma in
-•
assenza di eleMenti da lui forniti atti a scagionarlo dalla accusa a lui
contestata; tale rrí retodica però, precisa, sarebbe del tutto illegittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultati manifestamente infondati i motivi di doglianza formulati
dal ricorrente, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Deve, prima’ di ogni altra cosa, rilevarsi che in sede di discussione di fronte
a questa Corte la difesa del prevenuto ha formulato, preliminarmente,
un’istanza di differimento di udienza giustificata dal fatto che, a causa di
un’infermità, il riEorrente non è stato in grado di partecipare alla udienza
pubblica nel corgo della quale è stato trattato il suo ricorso.
Tale istanza,, però, deve essere rigettata in quanto, sebbene, nell’ipotesi in
cui il relativo giudi2io sia celebrato, come nel caso che interessa, nella forma
2

134.735,00.

della udienza pubblica, sia facoltà della parte quella di presenziare alla udienza
stessa, è, tuttavia, principio consustanziale alla stessa natura del procedimento
di fronte alla Corte di cassazione, avente ad oggetto non l’accertamento dei
fatti ma la legittimità degli atti del processo, che nel giudizio di fronte a questa
Corte non sia prevista come espressione di un diritto la partecipazione personale delle
parti; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell’imputato
posto a fondamento dell’istanza di rinvio dell’udienza (Corte di cassazione, Sezione V

Ciò posto osserva la Corte che, in sostanza, il Picciolini cui due motivi di
impugnazione lamenta, sia pure sotto diversa prospettiva, che in sede di merito
sia stata ritenuta raggiunta la prova della sua penale responsabilità in assenza
di elementi idonei a tale affermazione o, comunque, in violazione delle regole
che sovraintendono al riparto dell’onere probatorio fra la pubblica accusa e la
difesa.
L’assunto in —questione, oltre che inammissibile in quanto volto alla
rivisitazione del materiale probatorio già compiutamente scandagliato nelle fasi
di merito del procedimento, è manifestamente infondato.
3

Al Picciolini è, infatti, imputato l’omesso versamento, in qualità di legale
rappresentante della Travaglini Srl, dell’IVA risultante dovuta, riguardo all’anno
di imposta 2005, ‘in base alla dichiarazione dallo stesso presentata, nella
predetta qualità.
E’ di tutta evidenza che, stante la natura omissiva del reato in discorso,
-l’onere probatorio gravante sulla pubblica accusa non ha ad oggetto il mancato
pagamento della imposta ma la dovutezza della prestazione tributaria.
In relazioni’all’omesso pagamento grava sull’accusa solo un onere di
allegazione.
Riguardo alla tiovutezza della prestazione in questione va rilevato che
nell’occasione essa, oltre che non essere contestata, è, comunque, risultante
dallo stesso cOrite’nuto della dichiarazione IVA presentata dal Picciolini per
l’anno 2005.
Pretendere,’ come pare voglia il ricorrente, che per dimostrare la sua
responsabilità debba essere acquisita la prova del mancato pagamento, è
pretesa errata, posto che, come sopra rilevato, l’ampiezza dell’onere probatorio
della pubblica accusa non attinge la prova del fatto negativo.
< che il prevenuto, che non ha contestato il fatto di dovere La circostanZa pagare a titolo di IVA per l'anno 2005 somma indicata nel capo di imputazione, non sia stato in g. i:lado di dimostrare l'avvenuto pagamento, è dato più che idoneo ai fini della affermazione della sua penale responsabilità. 3 penale, 26 marzo 2012, n. 11621). I Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, secondo la previsione dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del Picciolini al pagamento delle spese processuale e di una somma in favore della Cassa delle ammende che pare equo determinare in euro 1000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa per le Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014 u. Il Consigliere estensoreA Il Presidente ammende.

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