Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30291 del 05/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30291 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Giunta Francesco nato a Campobello di Mazara
11/5/1950
avverso la sentenza del 6/10/2014 del Tribunale di Marsala nel
procedimento nei confronti di 1) Giunta Vito e 2) Martino Angela;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Ciro Angellilis, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata in cancelleria dal difensore degli impugnati
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 6/10/2014, il Tribunale di Marsala rigettava

l’appello proposto dalla parte civile Giunta Francesco avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Castelvetrano del 27/3/2013 con la quale era stato
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giunta Vito per essere il
reato estinto in seguito alla riparazione del danno ed all’eliminazione di ogni
conseguenza dannosa o pericolosa del reato e Martino Angela era stata
mandata assolta dal reato alla stessa ascritto, per non avere commesso il
fatto.

1

Data Udienza: 05/07/2016

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile Giunta

Francesco per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente
motivo di gravame: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. con riguardo
alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo

manifestamente infondato.

Difatti la questione proposta attiene a

valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12
del 31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074 ). Segnatamente nel ricorso viene prospettata una
valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a
quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di
appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano
una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della
sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle
prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della
sentenza di primo grado. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da
parte della Corte di legittimità.
2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi

dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 luglio 2016

liere estensore

Il Prsidente

Il Co

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA