Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3029 del 04/11/2015

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3029 Anno 2016

Presidente: AGRO’ ANTONIO

Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BB

TT

avverso la sentenza n. 1008/2012 CORTE APPELLO di BARI, del

19/12/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

Udito, per la part vile, l’Avv

Data Udienza: 04/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decisione del 19 dicembre 2013, in riforma della sentenza del

Tribunale di Bari del 13 ottobre 2011, la Corte d’appello pugliese, riqualificato il

fatto di cui al capo A) – da concussione in induzione indebita a dare o promettere

utilità ai sensi dell’art.

319-quater cod. pen. – e riconosciuta la circostanza

attenuante prevista dall’art. 323-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a

BB e TT in anni uno e mesi quattro di reclusione

ciascuno, revocando la pena accessoria loro inflitta, mentre ha assolto entrambi

sub capo A), sia contestato agli imputati, agenti della Polizia di Stato, di avere

fermato ad un posto di controllo l’auto condotta da OO e, rilevate

due violazioni al codice della strada (per mancato uso delle cinture di sicurezza e

per omessa revisione del veicolo), di avergli prospettato la possibilità di

effettuare il pagamento immediato della contravvenzione con riduzione

dell’importo da pagare da 400 a 200 euro; di avere, quindi, consentito all’OO

– il quale non aveva con sé il denaro – di andare a casa a prendere il contante e

di avere, quindi, ricevuto il denaro (due banconote da 100 euro), comunicando al

medesimo che il verbale gli sarebbe stato successivamente inoltrato a casa, cosa

in effetti mai accaduta.

1.1. In risposta alle deduzioni mosse nell’atto d’appello con specifico

riguardo al reato di cui al capo A), il Collegio distrettuale ha evidenziato come le

dichiarazioni di OO siano caratterizzate da pertinenza logica e qualificate da

significativi elementi circostanziali nonché confermate dalle deposizioni dei testi

PP e CC, sebbene de relato, e dalla stessa ricostruzione dei fatti

fornita dagli imputati, che pure negavano di avere ricevuto del denaro. Nel

rispondere agli specifici rilievi addotti con l’impugnazione, la Corte ha escluso la

fondatezza dell’eccepita macchinazione delle accuse della persona offesa (legata

– ad avviso dell’appellante – ad antichi rancori del PP, collega degli

imputati nonché parente dell’OO) ed ha evidenziato le ragioni di

inattendibilità della versione difensiva resa dai due imputati a giustificazione

della mancata tempestiva redazione del verbale, rilevando come BB si

attivasse soltanto allorchè aveva compreso che il misfatto era venuto alla luce e

come le dichiarazioni degli imputati siano smentite da quanto più attendibilmente

dichiarato dalla loro dirigente Dott.ssa Bruno.

1.2. Tanto premesso, il Giudice d’appello ha ritenuto che il fatto sub capo

A), come ricostruito all’esito dell’istruttoria dibattimentale, debba essere

inquadrato nella nuova fattispecie di induzione indebita e, giusta l’assoluzione

gli imputati dalla concussione contestata al capo B). Mette conto rilevare come,

degli imputati dalla contestazione di cui al capo B), ha proceduto alla

rideterminazione della pena nei termini sopra delineati.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Giovanni Aricò,

difensore di fiducia di BB e TT, e ne ha chiesto

l’annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione

all’art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello riqualificato il fatto da

concussione ad induzione indebita senza considerare le conseguenze processuali

che la trasformazione di OO da teste a concorrente nel reato – ai

sensi del comma secondo dell’art.

319-quater cod. pen., avrebbe imposto

l’acquisizione di riscontri individualizzanti ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod.

proc. pen., non potendosi ritenere tali le dichiarazioni rese dai testi Petrafesa,

CC o Bruno in quanto de relato.

2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli

artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la condanna

dell’assistito nonostante la contraddittorietà e l’inattendibilità del narrato della

persona offesa, riproducendo nella sostanza il percorso argomentativo della

sentenza di primo grado ed omettendo, pertanto, di assolvere all’obbligo di

motivazione imposto al giudice di merito.

2.3. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione

all’art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte respinto l’istanza di rinnovazione

dell’istruttoria dibattimentale volta sentire il proprietario del negozio “Ottica

focus” (in ordine al funzionamento di una videocamera di sorveglianza esistente

presso l’esercizio commerciale posto in prossimità del luogo ove si svolgeva

l’incontro tra gli agenti e l’OO la mattina del 16 agosto 2008), sul

presupposto che la prova richiesta fosse superflua alla luce delle prove già

acquisite e, dunque, omettendo di considerare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni

del coimputato OO in quanto prive di riscontri.

3. Nei motivi aggiunti depositati in Cancelleria in data 6 ottobre 2015, gli

Avv.ti Giovanni Aricò e Guido Calvi, a difesa di BB e TT, hanno

insistito affinché la sentenza impugnata sia cassata per violazione di legge

processuale in relazione all’art. 526 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione,

per avere la Corte fondato la condanna sulla narrazione di OO  non più persona offesa, ma concorrente nel reato (seppure non punibile) -, non

riscontrata dai contributi testimoniali di PP, CC e Bruno, in quanto de

relato proprio rispetto a quanto loro riferito dall’OO stesso.

3

derivanti dal diverso inquadramento giuridico ed, in particolare, la circostanza

In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato

inammissibile, mentre gli Avv.ti Giovanni Arciò e Guido Calvi per BB e

TT hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato sotto ogni profilo sottoposto al vaglio di questa

Corte e va, pertanto, rigettato.

E’ destituito di fondamento il primo motivo con il quale i ricorrenti hanno

dedotto l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da OO, in quanto da

ritenere – giusta riqualificazione del fatto da concussione in induzione indebita rese da concorrente nel reato e, pertanto, da riscontrare ai sensi dell’art. 192,

comma 3, del codice di rito.

2.1. Sotto un primo aspetto, mette conto notare come, in virtù dell’art. 2,

primo comma, cod. pen. – alla stregua del quale “nessuno può essere punito per

un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva

reato” -, non sia revocabile in dubbio come OO non potrebbe mai

essere imputato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 319-quater cod. pen., in

quanto, all’epoca in cui il reato de quo fu commesso, la condotta del terzo

indotto non era punita come reato. Ne discende che, giusta il principio del favor

rei precipitato nell’art. 2 del codice penale, Oliveri mai potrebbe mai potrebbe

essere incriminato e che, pertanto, ritualmente è stato sentito come testimone,

quale persona offesa del reato.

2.2. Sotto diverso aspetto, va posto in rilievo come la norma di cui all’art.

192 del codice di rito, analogamente a tutte le norme in tema di valutazione

della prova, abbia natura processuale ed, in quanto tale, sia soggetta alla regola

del tempus regit actum. Le dichiarazioni (come la denuncia) dell’OO sono

state raccolte antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 190 del

2012, in perfetta osservanza delle norme processuali vigenti all’epoca, e

legittimamente sono state valutate secondo le regole processuali applicabili in

tale momento. Il mutato quadro di diritto penale sostanziale – per di più

inapplicabile retroattivamente al dichiarante in quanto

in peius – non può

pertanto riverberare i propri effetti sulle regole di assunzione della prova, né,

dunque, incidere sulla utilizzabilità della stessa – invalidandola allorchè già

assunta in modo legittimo in osservanza delle norme processuali vigenti

all’epoca.

2.3. Ad ogni buon conto, la deduzione del ricorrente è errata anche laddove

nega dignità di riscontro individualizzante agli elementi valorizzati dai Giudici

della cognizione a convalida delle dichiarazioni dell’OO.

4

2.

t

Ed invero, la circostanza che dichiarazioni di Petrafesa e Citarella siano de

relato non le rende di per sé inidonee a fungere da riscontro individualizzante:

secondo l’insegnamento di questo Giudice di legittimità, i necessari riscontri

individualizzanti alla chiamata in reità possono difatti essere offerti anche da

elementi di natura logica e da un’altra dichiarazione, sia pure de relato, purchè

sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purchè consenta di collegare

l’imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente con

specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest’ultimo ha assistito (Sez. 1,

3.

Tanto premesso quanto alla rituale assunzione e valutazione delle

dichiarazioni di OO  secondo le regole in tema di testimonianza, va

ribadito il principio affermato da questa Corte ha chiarito nel suo più ampio

consesso, alla stregua del quale l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si

applica alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere

legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale

responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,

della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo

racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto

a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass.

Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).

3.1. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Collegio di merito, là

dove ha puntualmente argomentato in ordine alla credibilità intrinseca e,

sopratutto, estrinseca delle dichiarazioni di OO, elencando i plurimi elementi

esterni a conferma della affidabilità delle dichiarazioni – seppure non necessari

per quanto testè detto -, costituiti sia dalle dichiarazioni di altre persone

informate dei fatti, sia dalle dichiarazioni degli stessi imputati, stimate

contraddittorie ed implausibili, con considerazioni immuni da vizi logici ictu ocull

percepibili.

4. Manifestamente infondato è il secondo motivo con il quale i ricorrenti

denunciano la violazione dell’obbligo di motivazione, evidenziando che la Corte

d’appello si è limitata a replicare le argomentazioni già sviluppate dal primo

giudice.

La doglianza si appalesa invero del tutto generica, dal momento ricalca

pedissequamente le censure già mosse in sede di appello e, soprattutto, non si

confronta con le risposte, circostanziate e congruamente argomentate, del

Giudice territoriale (v. pagine 5 e seguenti della sentenza in verifica). Il che,

secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, riverbera in termini di

inammissibilità, atteso che i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in

appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito non possono ritenersi

1560 del 21/11/2006 – dep. 19/01/2007, P.G. in proc. Missi, Rv. 235801).

specifici, ma risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la

tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso

(Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

5. Parimenti priva di qualunque fondamento è anche l’eccepita violazione di

legge processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 603 cod. proc. pen.

5.1. Giova premettere come, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 603,

commi 1 e 2, cod. proc. pen., l’assunzione di nuove prove in appello sia

subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo

giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione

dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’art. 495 comma 1.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione

dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è

subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla

conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti

senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del

giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata

(Cass. Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Ancora, in tema di

rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di

procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar

conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza

della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la

decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa

struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la

sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla

responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il

dibattimento (Cass. Sez. 6, n.5782 del 18/12/2006, Rv. 236064).

5.2. Di tali coordinate ermeneutiche ha tenuto conto la Corte territoriale là

dove ha respinto la richiesta di assumere la testimonianza del proprietario del

negozio “Ottica focus” (in ordine al funzionamento di una videocamera di

sorveglianza esistente presso l’esercizio commerciale posto in prossimità del

luogo ove si svolgeva l’incontro tra gli agenti e l’OO), dando atto – con ampia

e puntuale motivazione – della superfluità della rinnovazione istruttoria richiesta

alla luce delle prove già assunte nel giudizio di primo grado (v. pagine 12 e 13

della sentenza), prove da ritenere ritualmente acquisite ed utilizzabili per le

ragioni già sopra espresse sub paragrafo 3.

6. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento

delle spese del procedimento.

stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 4 novembre 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore

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