Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30288 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30288 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Musmeci Santo, nato a Messina il 30.4.1948; da
Ingegniere Antonino, nato a Messina il 18.7.1937, e da Colero Maria Dolores, nata a Sliema (Malta) il 30.9.1948;
avverso la sentenza emessa il 7 ottobre 2013 dalla corte d’appello di Messina;
udita nella pubblica udienza del 10 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Messina confermò la sentenza emessa il 22 aprile 2011 del giudice del tribunale di Messina, che aveva
dichiarato Musmeci Santo, Ingegniere Antonio e Coleiro Maria Dolores colpevoli dei reati di cui: A) agli artt. 93, 94, 95 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere il primo quale direttore dei lavori, il secondo ed il terzo quali committenti,
eseguito i lavori di costruzione di un fabbricato, in violazione delle prescrizioni
contenute negli artt. 17, 18 della legge 64/74, in difformità rispetto al progetto
presentato al Genio civile di cui alla autorizzazione del 22.1.2004; B) all’art.
181 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per avere eseguito i detti lavori in difformità
per struttura e sagoma rispetto all’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza
ai Beni CC.AA. di Messina il 10.10.2003, e li aveva condannati alla pena sospesa di mesi due di arresto ed € 22.000 di ammenda.
Musmeci Santo, a mezzo dell’avv. Antonio Rizzo,propone ricorso per
cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 429, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Lamenta che 1

Data Udienza: 10/06/2014

decreto di citazione in appello notificato allo imputato “Musumeci Santo” nel
domicilio eletto è nullo al pari del susseguente dibattimento per l’erronea identificazione dell’imputato stesso indicato con l’anzidetto cognome Musumeci in
luogo di Musmeci.
2) violazione dell’art. 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e nullità della
sentenza impugnata per erronea indicazione delle generalità dell’imputato.
3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento e omessa valutazione delle prove. Lamenta che erroneamente la sentenza
impugnata ha ritenuto raggiunta la prova della violazione delle contravvenzioni
p. e p. dagli artt. 93, 94 e 95 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, solo sulla scorta del
verbale trasmesso dalla Polizia Municipale all’ufficio del Genio civile. La corte
d’appello ha così fondato il proprio convincimento su una prova inesistente ovvero “su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale”, atteso che la teste Vinci Giuseppa, impiegata del Genio Civile, ha confermato che il
proprio ufficio ha trasmesso la notizia di reato senza aver proceduto ad alcun
accertamento, senza avere esaminato l’originario progetto e non giovandosi del
detto verbale della Polizia Municipale e, cosi, procedendo, ad una contestazione
solo formale che prescindeva dall’esame delle opere asseritamente realizzate in
difformità. In sostanza, la corte d’appello ha ritenuto, nonostante la deposizione
di detta teste, sufficiente per la configurazione del reato il contenuto del verbale
della Polizia Municipale attinente alle violazioni urbanistiche, di natura e sostanza ben diverse da quelle “antisimiche” per cui è processo su denunzia del
Genio Civile.
4) vizio di motivazione per il diniego del beneficio della non menzione di
cui all’art. 175 cod. pen., richiesto stante l’incensuratezza dello appellante
Ingegniere Antonino e Coleiro Maria Dolores, a mezzo dell’avv. Salvatore Giuseppe Carrabba, propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione degli artt. 93, 94 e 95 testo unico dell’edilizia e 181 d. lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione. Lamenta che la corte d’appello ha in sostanza eluso i motivi di appello limitandosi a fare acriticamente riferimento alla sentenza di primo grado.
Gli appellanti avevano infatti eccepito che l’opera era stata realizzata in modo
conforme agli elaborati progettuali depositati, compresi quelli in variante in
corso d’opera. Tale variante si era resa necessaria perché i terreni circostanti, erroneamente attribuiti al demanio statale, a seguito di un contenzioso erano stati
restituiti ai legittimi proprietari. L’aspetto urbanistico è stato poi sanato.
2) violazione di legge perché la sanatoria ex art. 13 legge 28 febbraio
1985, n. 47, comporta, ai sensi dell’art. 110 legge reg. 4/2003, che per ottenere
l’idoneità statica e sismica si applica la procedura di cui all’art. 26, comma 3,
lett. b), legge reg. 37/1985, secondo cui quando la costruzione è inferiore a mc
450, non è richiesto alcun certificato di idoneità sismica, perché la relativa documentazione va depositata solo al comune. Nella specie i lavori hanno poi ottenuto il nulla osta del genio civile.
3) in ordine all’art. 181 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, osservano che i lavori al piano seminterrato e al piano rialzato non sono stati modificati rispetto al
progetto approvato. In ogni caso, il 9 marzo 2009 è stata presentato alla sovrain-

-2

-3 tendenza la variante ai sensi dell’art. 187, comma 5, d. lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, ed è stata poi accertata la compatibilità paesaggistica.
4) Lamentano che la corte d’appello ha errato nel non dichiarare entrambi i
reati estinti per intervenuta prescrizione, dal momento che la data riportata nel
verbale di sopralluogo non è quella della consumazione dei ritenuti reati, trattandosi di reati istantanei.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente osservarsi che i ricorsi — ed in particolare il quarto
motivo del ricorso del Musmeci ed il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso
dell’Ingegniere e della Coleiro — non possono ritenersi manifestamente infondati. Pertanto, il rapporto processuale di impugnazione si è regolarmente instaurato dinanzi a questa Corte, che quindi può e deve rilevare e dichiarare le cause di
estinzione dei reati sopravvenute dopo l’emissione della sentenza impugnata.
Nella specie, tutti i reati si sono consumati al più tardi alla data
dell’accertamento del 14.2.2009. Pertanto, considerando il periodo di 7 giorni
di sospensione, per tutti i reati la prescrizione è maturata il 21.2.2014.
Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel
merito.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere i reati
estinti per prescrizione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10
giugno 2014.

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