Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30287 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30287 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORREGGI Ciro, nato a Genova il 8 febbraio 1944;

avverso la sentenza n. 1025/13 del 11 giugno 2013 del Tribunale di Reggio Emilia;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico DELEHAYE,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altrasì, per il ricorrente l’avv. Giorgio MARTELLINO, del foro di Roma, in
sostituzione dell’avv. Nino G. RUFFINI.

Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato, con sentenza del 11 giugno
2013, Correggi Ciro, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della
Italsughero Fratelli Correggi srl, alla pena di euro 10.000,00 di ammenda,
avendolo riconosciuto, in continuazione, responsabile dei reati di cui agli artt.
256, comma 4, e 279, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006 per non avere
osservato diverse prescrizioni contenute sia nella autorizzazione all’attività di

2004, sia nella precedente autorizzazione provinciale del 25 ottobre 2003.
Ha proposto appello avverso detta sentenza il Correggi, tramite il proprio
difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di gravame.
Con ordinanza del 16 gennaio 2014 la Corte di appello di Bologna, rilevata la
inappellabilità della sentenza gravata, ha dichiarato inammissibile
l’impugnazione, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per l’ulteriore
corso.
Tornando ai motivi di impugnazione formulati dal Correggi, essi attengono,
quanto al primo, ‘al – fatto che il giudice di prime cure avrebbe errato nell’applicare
alla fattispecie la -disciplina dei rifiuti laddove le sostanze per la gestione delle
quali è contestata al Correggi la imputazione sub a), non sono rifiuti ma materie
prime secondarie, destinate ad èssere riutilizzate come combustibile.
Quanto al réaiò contestato sub b) della rubrica il ricorrente lamenta il fatto
che, per un versò, non siano’ state svolte indagini istruttorie tese ad accertare
compiutamente la ‘sussistenza delle ipotesi criminose contestate, e, per altro
verso, il fatto che non si sia considerata, come fattore esimente, la circostanza
che in relazione a talune delle condotte contestate vi era stata una espressa
prescrizione emessa dai Vigili ‘del fuoco al fine di prevenire gli incendi, che aveva
imposto di procedere nei termini poi contestati penalmente.
Era, infine, contestato il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, in
particolare con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
e, con l’ultimo m’ óìivo di ddgÌianza, peraltro del tutto immotivato, la mancata
concessione della- sospensione Condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deVe – essere dichiarato inammissibile.
Deve, preliniinarmente, :rilevarsi che, sebbene la decisione assunta dalla
Corte di appello’ di Bologna con la ordinanza del 16 gennaio 2014, sia stata
inopportunamente preceduta dalla inutile dichiarazione di inammissibilità
dell’appello, la Corte territoriale ha poi correttamente disposto la trasmissione
–degli atti connessi alla impugnazione proposta da Correggi Ciro avverso la

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recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata alla predetta ditta in data 9 dicembre

sentenza del 11 giugno 2013 del Tribunale di Reggio Emilia a questa Corte per
il di più a praticarsi da parte di questa.
Infatti, essendo sotto esame una sentenza di condanna a pena pecuniaria
per la commissione di un reato contravvenzionale, come tale, pertanto, non
suscettibile di appello, l’atto di gravame proposto dal Correggi deve essere
qualificato in guisa di ricorso per cassazione e destinato alla scrutinio di questa
Corte.

ammissibilità, alle regole proprie del giudizio di legittimità.
Ciò posto, osserva la Corte che coi motivi di ricorso da lui proposti,
verosimilmente proprio in quanto gli stessi erano stati predisposti non per un
ricorso per cassazione ma per introdurre un giudizio di appello, il Correggi tenta
di innescare un’ processo volto alla rivalutazione in fatto degli elementi di
giudizio già esarriinati dal Tribunale di Reggio Emilia.
Ciò, se sarebbe stato possibile in sede di ordinario gravame, non lo è,
invece, in sede di giudizio di legittimità, nel quale l’accertamento in fatto svolto
,
nella sede di merito è suscettibile di essere valutato solo per il tramite del
sindacato di legittimità dell’a – motivazione del provvedimento impugnato, in
particolare in quanto esso sia stato illogicamente, contraddittoriamente o
omissivannente -motivato dal giudice di prime cure, ovvero se sia scaturito
all’esito dallo svolgimento di un giudizio viziato per erronea applicazione di
norme giuridiche.
.•

Nel nostro caso -tutto cio’non – e nemmeno prospettato dal ricorrente; infatti,
in particolare celi primi due motivi di ricorso, come detto, il Correggi si limita a
ipotizzare una diversa ricostruzione in fatto della vicenda sottoposta al giudizio
del Tribunale; mentre col tern ‘motivo di ricorso, relativo alla determinazione
della pena inflitta al Correggi, egli formula un censura del tutto generica, posto
che con esso ci si limita a denunciare come “ingiusto” il mancato
riconoscimento delie attentia’nti generiche, senza prospettare l’omissione di
alcun elemento -cli- valutazioné da parte del giudice che, invece, se rettamente
considerato, avr”ébbé dovuto condurre alla loro concessione.
Con lo stesso ‘motivo si Contesta, altresì, la motivazione in ordine alla
concreta deterrnín’a- Zione délia . pena, laddove, invece, risulta, sia pure nella
sintesi della forrnula adoperata dal giudicante, che ad essa egli sia pervenuto
attraverso la corretta valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della péna, questione afferente al quarto motivo di impugnazione,
la doglianza è letteralmente solo enunciata ma del tutto priva di qualsivoglia

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Peraltro detto ricorso è soggetto, sotto il profilo del regime della sua

argomentazione a sostegno, di tal che la stessa risulta all’evidenza
manifestamente inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, secondo la
previsione dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo
contenere in euro 1000,00, in favore della Cassa delle ammende.
PQM

spese processuale e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014
Il Consigliere es ensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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