Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30286 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30286 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALABRO’ Nunzio, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 19 gennaio 1941;

avverso la sentenza n. 64/13 del 19 febbraio 2013 del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto, Sezione di s taccata di Milazzo;

letti gli atti di causa’, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazióhe ‘fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in ‘Persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico DELEHAYE,
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Giuseppe CALA’ del foro di Roma.
1

Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione distaccata di Milazzo, ha
condannato, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 19 febbraio 2013
Celebrò Nunzio, nella qualità di legale rappresentante della Candit Frucht, alla
pena di euro 4.000,00 di ammenda, previa concessione delle attenuanti
generiche, e con beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto in concorso con Foti Antonina, proprietaria dell’automezzo targato ZA218LR, e

la richiesta del solo Celebrò di definizione del giudizio tramite il rito abbreviato effettuava, in assenza delle previste autorizzazioni di legge, un trasporto di rifiuti
non pericolosi, costituiti da residui della lavorazione a scopo alimentare degli
agrumi, cosiddetto “pastazzo”, in tal modo violando gli artt. 110, cod. pen., 193 e
256, commi 1, numero /), e 2, del dlgs n. 152 del 2006.
Il Tribunale, puntualmente ricostruiti i fatti di causa, osservava che , .
premessa la qualificazione del materiale oggetto del trasporto come rifiuto non
pericoloso e considerata inattendibile la tesi difensiva formulata dall’imputato,
secondo la quale . irdetto materiale era destinato ad essere consegnato ad una
azienda agricola péi’ essere da questa riutilizzato, intendendosi così escludere la
attribuibilità armateriale in questione della qualifica di rifiuto in favore invece di
quella di sottoi5rodotto – non era dubbia la penale responsabilità dell’imputato
posto che, accertata la mancanza della prescritta documentazione legittimante il
trasporto, non’ère ipotizzabile il fatto che questo fosse stato svolto in assenza di
una disposizione lenpertita dal Celebrò.
In ordine

–i: qtiant-um della pena il Tribunale riteneva che, ricorrendo le

condilioni per il ‘riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del prevenuto,
stante la mancanza di precedenti penali e la minima offensività del fatto, questa
potesse essere – contenuta, partendo da una pena base di 9.000,00 euro di
ammenda diminuita di un terzo dapprima per la concessione delle generiche poi
per la scelta del rito, in euro 4.000,00 di ammenda.
Avverso la’ detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per
cessazione dalla Corte di appello di Messina in data 16 settembre 2013, il Celebrò,
insistendo nella erroneità della qualificazione del materiale trasportato come rifiuti
non pericolosi, laddove essi erano sottoprodotti destinati ad essere ceduti ad
un’azienda agriCola, come da documentazione esibita, per usi zootecnici.
ka, ulteriormenie, eccepito la carenza dell’elemento psicologico del reato a
carico del Celebrò; infine ha contestato la quantificazione della pena, ritenuta
eccessiva; ha, infine, dichiarato di rinunziare espressamente al beneficio della
sospensione condizionale della -pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

Mazzeo Giuseppe, conducente di questo, la posizione dei quali era stralciata stante

Il ricorso, essendone risultati ora inammissibili ora manifestamente infondati i
motivi posti a sub sostegno, deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva, infatti, il Collegio, quanto al primo motivo di ricorso che in linea di
principio è indubbio che il residuo risultante dalla lavorazione ad uso alimentare
degli agrumi, comunemente detto, con termine di efficace pregnanza lessicale,
“pastazzo di agrumi”, costituito, appunto da quel che resta delle bucce dei frutti e
della loro polpa successivamente al processo produttivo da essi subito, rientra

questa Corte è risalente (si veda infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale,
11 novembre 2004, n. 43946; idem, Sezione III penale, 1 aprile 2005, n. 12366)
ed univocamente orientata (nel senso indicato, infatti, si veda anche Corte di
cassazione, Sezione III penale, 18 settembre 2013, n. 38364; idem; sezione III
penale, 14 maggio 2009, n. 20248).
• .
Nessuna censura può pertanto essere efficacemente mossa alla decisione
assunta dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto di dovere condividere
l’orientamento – della giurisprudenza di legittimità, escludendo la possibilità di
attribuire, corneca7n-COra preteso dal ricorrente in sede di ricorso per cassazione, la
,:r
qualificazione di
oprodotto a detto materiale.

,

Infatti, cori Mo- tivazione scevra da ogni vizio sia logico che giuridico, il
Tribunale di BarCeilona Pozzo di Gotto non ha riconosciuto valenza probatoria al
,
documento di traSporto allegato dal ricorrente alla istanza di dissequestro del
veicolo sul quale’

“pastazzo” era stato caricato; documentazione dalla quale

sarebbe risultate la destinazione del materiale in questione ad una azienda
zootecnica deljda ove esso sarebbe stato destinato ad un successivo riutilizzo.
CoerenteMente il Tribunale ha motivato la inattendibilità del contenuto del
docdrnento sia.7 ‘ar:Cagione del . fatto che esso era stato singolarmente prodotto non
all’atto del controllo da parte degli ispettori del Corpo forestale dello Stato sul
veicolo stesso, – ma postuma-mente solo in occasione della impugnazione del
provvedimento dì sequestro del detto veicolo, sia in relazione alle circostanze nelle
quali era stato intercettato il ‘veicolo trasportante il ricordato materiale: cioè in
orario prenotturno fermo in prossimità di una discarica abusiva già da tempo
platealmente utilizzata per lo smaltimento di tale genere di rifiuto; modalità tutte
queste ritenute dal giudice del merito, con valutazione del tutto congrua,
decisamente incompatibili con la volontà di consegnare il “pastazzo” ad un’azienda
zootecnica per la sua riutilizzazione.
Né ha alcun rilievo il fatto, lamentato dal ricorrente, che non sia stata svolta
alcuna indagine al fine di verificare la freschezza del prodotto e la presenza in esso
di fenomeni fermentativi o putrefattivi.
– ‘
3

nell’ambito dei rifiuti di lavorazione non pericolosi; in tal senso la giurisprudenza di

Invero, la chiara destinazione del prodotto all’incontrollato smaltimento ha
reso del tutto inutile la verificazione della eventuale attuale presenza dei fenomeni
sopra citati, posto che, non vi è dubbio che essi, rispondendo a precise leggi
chimiche, non avrebbero potuto, anche laddove ancora non presenti, tardare a
manifestarsi, data la modalità di conservazione del prodotto stesso.
Riguardo alla pretesa mancanza dell’elemento psicologico, premesso che, a
tenore del motivo di gravame, il ricorrente, che pure invoca la mancanza di

del fatto come illecito penale, ribadendo la, di già esclusa, qualificazione del
“pastazzo” come sottoprodotto, va ricordato che, stante la funzione direttiva
ricoperta dal Celebrò nell’ambito della impresa Candit Frucht, egli sarebbe
comunque tenuto a rispondere, a titolo di omessa vigilanza, dell’operato
dell’autista del camion, certamente incaricato di eseguire il trasporto per conto
della ditta diretta dal Celebrò.
_r •
.
Con riferimerito al trattamento sanzionatorio, peraltro applicato in termini

‘t^

certamente conteriutt dal giudice del merito, il ricorrente si limita a dedurne in
A

maniera del i’Llità Venerica. la TeCCessività, senza evidenziare alcun argomento in
base ‘al quale eSsq – Sarebbe dOVuto essere meno afflittivo; il relativo motivo di
impugnazione èYertanto, inammissibile.
– ,
Da ultimo, riguardo alle espressa rinunzia al beneficio della sospensione
condizionale, ósserVa il Collegio che, per quanto risulta dalla indicazione delle
conclusioni rassegnate dalla difesa del ricorrente all’esito del giudizio di primo
grado risultanti’ ‘del non contestato testo della impugnata sentenza, l’imputato
ebbe a chiedere, per il caso di condanna in primo grado, la concessione dei
v

“benefici di legge”.
Poiché in tata•éspressione, stante il contesto del suo utilizzo, è lecito ritenere
che Si volesse alludere proprio alla sospensione condizionale della pena ed alla sua
non menzione, –è palese la inammissibilità della richiesta odierna, volta a
rinunziare a qualche cosa che, viceversa, era stata oggetto di espressa, ed oramai
irretrattabile, richiesta.
Alla’ dichiarazione di – inammissibilità del ricorso segue, secondo la
previsione dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del Celebrò al pagamento
delle spese processuale e di una somma in favore della Cassa delle ammende che
pare equo determinare in euro 1000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa per le ammende.
Così déciso in Roma, il 10 giugno 2014
lier esten

Il residente

colpevolezza nel comportamento del Celebrò, si duole piuttosto della insussistenza

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