Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30284 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30284 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABBONA Agostino, nato a Dogliani (Cn) il 2 agosto 1946;
ABBONA Cesare, nato a Dogliani (Cn) il 30 maggio 1941;

avverso la sentenza n. 55/13 del 29 gennaio 2013 del Tribunale di Mondovì;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico DELEHAYE,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentito per i ricorrenti l’avv. Fabio ALBERICI, in sostituzione dell’avv.ssa
Marinella BLENGINI
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Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con Sentenza

del 29 gennaio 2013 il Tribunale di Mondovi

ha

condannato alla pena di giustizia Abbona Agostino ed Abbona Cesare, avendoli
riconosciuti responsabili, in concorso fra loro, del reato di cui all’art. 256,
comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006, per avere effettuato attività di
smaltimento incontrollato

dei rifiuti non pericolosi, costituiti da effluenti

zootecnici mescolati con carcasse di conigli, tramite il loro sversamento in un
e lo spargimento sul terreno in assenza della

prescritta autorizzazione.
Riferiva, in particolare, il Tribunale che, sentito in udienza nel corso del
giudizio scaturito dalla opposizione a decreto penale presentata dagli odierni
imputati, il teste Gallizio Enrico, appartenente al Corpo forestale dello Stato,
aveva dichiarato che, recatosi in Comune di Dogliani a richiesta di tale Rolfo
Elio, aveva rinvenuto nel terreno di proprietà di questo una ingente quantità
di deiezioni animali, verosimilmente di bovini, che dal vicino terreno

dei

prevenuti era ricaduta sui campi confinanti; frammiste a tali deiezioni erano
anche decine di carcasse di coniglio in avanzato stato di decomposizione.
A sua volta il teste Rolfo aveva dichiarato di avere visto l’imputato
Abbona Cesare che, alla guida del trattore in uso nella sua azienda agricola,
riversava sul terreno i liquami prelevati all’interno di quella; detta operazione,
durata tre giorni, aveva portato tali liquami sino ad occupare il tombino per la
raccolta delle acque piovane.
Sulla base di tali elementi, ritenute irrilevanti le dichiarazioni dei testi a
discarico, il tribunale monregalese aveva dichiarato la penale responsabilità
dei due imputati, concesse ad entrambi le attenuanti generiche.
Hanno proposto appello avverso detta sentenza., da convertirsi in ricorso
per cassazione trattandosi di condanna per contravvenzione punita con la
pene •pecuniaria, i due imputati, per il tramite del loro difensore, contestando
la concludenZa ai fini accusatori delle dichiarazioni rese dal teste Gallizio,

essendo, – in sostanza, risultato che Abbona Agostino, unico gestore della
azienda agricola, posto che il fratello Cesare, una volta raggiunta la pensione,
non s’e’ né ‘era più interessato,

aveva fatto uso dello stallatico nelle forme

previste sia dalla buona tecnica agraria sia dalla normativa secondaria di fonte
regionale.
Contestavano i ricorrenti anche la attribuibilità della qualifica di rifiuti
non pericolosi alle deiezioni animali, essendo questa esclusa dall’art. 185 del
dlgs n. 152 del 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
il’ricorSo deve essere dichiarato inammissibile.
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corpo idrico superficiale

Deve . preliminarmente

osservarsi che, sebbene gli odierni ricorrenti

abbiano inteso proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Mondovì nei loro confronti, il predetto mezzo di gravame

va

convertito in ricorso per cassazione – essendo la predetta condanna, in quanto
concernente una sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad una imputazione
avente ad oggetto una contravvenzione, inappellabile – e come tale esso deve
essere considerato,

in particolare ai fini della ammissibilità dei motivi

di

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Tanto premesso osserva questa Corte che ethe. ricorso gli imputati
formulano quasi esclusivamente doglianze aventi ad oggetto la ricostruzione dei
fatti operata dal giudice di prime cura della vicenda per cui è processo.
Il che, in assenza della deduzione di vizi afferenti alla manifesta illogicità
ovvero alla contraddittorietà di tale ricostruzione ovvero aventi ad oggetto il
dato che questa sia stata fondata sull’affermazione dell’esistenza di fatti o
circostanze che la istruttoria dibattimentale ha’, viceversa, dimostrato

non

essersi verificati, rende i motivi di gravame chiaramente inammissibili in questa
sede di legittimità.
E’, invece, ammissibile, in quanto attinente alla corretta interpretazione
della norma giuridica rilevante ai fini della integrazione del reato contestato ai
due prevenuti, il motivo di impugnazione avente ad oggetto la attribuibilità, alla
luce della vigente normativa, della qualificazione di rifiuto non pericoloso alle
deiezioni animali.
Sostengono, infatti i ricorrenti che, Secondo la previsione dell’art. 185 del
dlgs n. 152 del 2006, non sarebbe attribuibile la predetta qualifica alle “materie

fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate per l’attività agricola”,
che, invece, costituirebbero dei sottoprodotti.

La tesi, in quanto riferibile al motivo di doglianza, è manifestamente
infondatck.
Inv’ero; premessa necessaria della predetta qualificazione normativa è la
corretta utilizzazione per l’attività agricola del materiale in questione.
•••

Siffatta premessa è certamente da escludersi.
• Infatti – nón va • trascurata la circostanZa che, nel caso di specie, i materiali

che erano stati riversati dal fondo in uso ai due prevenuti in quelli sottostanti,
tanto ‘da giungere ad intasare un pozzetto per la raccolta delle acque piovane,
non erano costituiti solo, come affermato in ricorso, dallo stallatico ma

questò erano frammiste anche le carcasse di diverse decine di conigli

A

morti,

dato questo che di per sé vale ad escludere la possibilità di sussumere l’attività
svolta dagli Abbona nell’ambito delle pratiche per la fertilizzazione dei terreni,
non potendo queste consistere nella dispersione sul terreno dei resti degli
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impugnazione fatti valere.

,

animali da allevamento deceduti; va, infatti, considerato che, secondo

il

consolidato e tuttora condiviso orientamento di questa Corte, la pratica della
cosiddetta fertirrigazione,
effluenti di stalla,

cioè l’utilizzo a fini produttivi agronomici degli

cui paiono alludere i due ricorrenti nel loro atto

di

impugnazione, non si concretizza nel mero -spandimento sul terreno di tali
effluenti ma presuppone la ricorrenza di talune indispensabili condizioni:

in

primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo

tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture (elementi
tutti questi già non riscontrati nel caso che interessa) e, in secondo luogo,
l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con detta pratica
(Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 settembre 2013, n. 37548; idem,
Sezione III penale,

9 febbraio 2012, n. 5039), quale è, appunto, lo

spandimento, come rilevato nel caso in questione, oltre che delle deiezioni
bovine, anche delle carcasse di altre tipologie di bestie.
• • (+%
PoichéYassenza delle predette condizioni, deve ritenersi prevalente

la

disciplina generale, secondo la quale la species “deiezioni animali” rientra nel
più ampio genus “rifiuti” (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 ottobre
2007, n. 39880), nessun

fondamento ha la tesi difensiva proposta

dai

ricorrenti.
Alla ‘dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna a carico
di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma,
che pare equo determinare in euro

1000,00, in favore della Cassa

delle

ammende.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente la pagamento
delle spese processuale e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014
Il Consigliere estensore’

Il Presidente

spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei

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