Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30283 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30283 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FOTI ANTONINA, n. 27/07/1968 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

MAZZEO GIUSEPPE, n. 3/05/1968 a CASTROREALE

avverso la sentenza del tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, sez. dist.
MILAZZO in data 6/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. E. Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell’Avv. M. Caprio, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. FOTI ANTONINA e MAZZEO GIUSEPPE hanno proposto ricorso avverso la
sentenza del tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, sez. dist. MILAZZO,
emessa in data 6/12/2012, depositata in data 15/01/2013, con cui gli stessi
venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p., 193 e 256,
comma 1, n. 1, d. Igs. n. 152/2006, per aver gli stessi, la FOTI, quale legale

quale conducente, in assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge,
trasportato o comunque disposto il trasporto a bordo dell’autocarro tg ZA718LR,
di rifiuti non pericolosi, consistenti in residui della lavorazione degli agrumi c.d.
pastazzo (fatto contestato come commesso il 16 aprile 2010).

2. Con il ricorso, proposto personalmente dai ricorrenti, viene dedotto un unico
motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e) c.p.p., per
mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La censura investe l’impugnata sentenza per aver il giudice ritenuto i ricorrenti
responsabili in concorso del reato di trasporto abusivo di rifiuti speciali in quanto
l’oggetto del trasporto, a detta del giudice, sarebbe un rifiuto e non un residuo di
produzione; il giudice, in particolare, avrebbe ritenuto il pastazzo di agrumi un
rifiuto in quanto il conducente, al momento del controllo, non era stato in grado
di produrre il d.d.t.; altro profilo di censura investe la valutazione del giudice
circa la natura di prodotto in fase di fermentazione del c.d. pastazzo, a fronte
invece delle dichiarazioni di un teste qualificato che avrebbe descritto il prodotto
come “fresco”.

2.2. Con memoria difensiva depositata presso la Cancelleria di questa Corte in
data 9/06/2014, il difensore d’ufficio dei ricorrenti ha svolto alcune
considerazioni sulla natura giuridica del pastazzo, ribadendo le doglianze dei
ricorrenti in ordine alla sentenza di condanna fondata, a detta della difesa, su
presunzioni, insistendo sull’annullamento dell’impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2

rappresentante della Line Società coop. Proprietaria del mezzo ed il MAZZEO,

4. Ed invero, emerge dall’impugnata decisione che, a seguito di un controllo
eseguito dal CFS di Milazzo, veniva sottoposto a controllo stradale un autocarro,
condotto dal Mazzeo, il quale risultava trasportare un ingente quantitativo di
scarti di lavorazione degli agrumi per il cui trasporto il Mazzeo non era in grado
di esibire alcun documento o titolo autorizzativo, né effettuava successivamente
alcun deposito presso gli uffici di PG; il mezzo era risultato appartenere alla

ricorrenti venivano ritenuti responsabili, ritenendo il giudice del tutto sfornita di
prova la tesi difensiva secondo cui i residui agrumari sarebbero stati destinati
all’Azienda zootecnica di tale Mirabile Lorenzo, non risultando alcuna risultanza
documentale in tal senso che comprovasse la regolarità della vendita di quello
scarto come materiale alimentare o concime né la regolarità del trasferimento di
detto materiale; analogamente veniva considerato non dirimente il d.d.t.
depositato ad una settimana di distanza dal fatto presso la segreteria del PM,
non essendovi certezza della sua redazione in momento antecedente (del resto,
il documento non era in possesso del trasportatore al momento del controllo,
come invece avrebbe dovuto, poiché il conducente avrebbe dovuto farlo formare
al destinatario all’atto della consegna del materiale). Quanto, poi, alla
144.1.
ktq.
riutilizzazione del c.d. pastazzo, la sentenza evidenzia come’ gii–64€554. non
potessero essere qualificati come ammendanti organici utilizzabili in agricoltura o
come integratori alimentari in quanto era in corso un processo fermentativo,
essendo stati accumulati all’interno del cassone dell’automezzo da tempo
imprecisato e non risultando essere stata seguita la procedura ed i controlli
prescritti per il recupero del materiale al fine di ottenere un ammendante
agricolo o un integratore alimentare. Sul punto, il giudice ha ritenuto
inconducente la valutazione del teste Ferraro, che, sulla base del colore del
pastazzo, aveva qualificato lo stesso come “fresco”, atteso che si trattava di
valutazione di soggetto non qualificato, privo delle competenze necessarie per
esprimere tale valutazione.

5. Tanto premesso, appare evidente come le doglianze difensive, lungi dal
prospettare un vizio motivazionale, si risolvono in realtà in un’inammissibile
censura di merito, in quanto in sostanza si chiede a questa Corte di operare un
sindacato sul dissenso del ricorrente rispetto alla valutazione delle risultanze
probatorie, operazione certamente non consentita in questa sede.
Ed invero, il giudice ha tongruamente motivato in ordine alla natura di residuo
agrumario non riutilizzabile del c.d. pastazzo, fornendo anche una giustificazione
3

società di cui legale rappresentante era la Foti. Sulla base di tali elementi i due

coerente sotto il profilo logico – argomentativo circa le ragioni per le quali detti
residui non potessero essere qualificati come ammendanti organici o come
integratori alimentari; nello specifico, la qualificazione del pastazzo come in fase
di fermentazione è stata operata dal giudice sulla base,non di una valutazione
scevra da dati oggettivi, ma sulla scorta di un procedimento logico argomentativo corretto, ossia in base al rilievo, oggettivo, per cui detti residui
agrumari risultavano essere stati accumulati all’interno del cassone

procedura ed i controlli prescritti per il recupero del materiale al fine di ottenere
un ammendante agricolo o un integratore alimentare.
Quanto, poi, alla presunta illogicità della motivazione per non aver il giudice
attribuito affidamento alla deposizione del teste Ferraro che aveva qualificato
detto pastazzo come fresco, al fine di escludere la sussistenza del preteso vizio
motivazionale è sufficiente in questa sede rilevare che la motivazione da atto
della circostanza che il giudice ebbe a ritenere tale descrizione come promanante
da teste non qualificato. Sul punto, va qui ricordato che non è sindacabile in sede
di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la
valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e
attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra
divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Nel caso in esame, il giudice ha dato una
ragionevole spiegazione delle ragioni per le quali detta descrizione di
“freschezza” non potesse essere considerata attendibile, a fronte dei dati,
oggettivi, sopra descritti.

6. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma

dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a
favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma
che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014

4

dell’automezzo da tempo imprecisato e non risultando essere stata seguita la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA